§ 71.2.7e - Legge 17 novembre 1978, n. 746.
Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:17/11/1978
Numero:746


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      I commi secondo e terzo dell'art. 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti


§ 71.2.7e - Legge 17 novembre 1978, n. 746.

Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

(G.U. 27 novembre 1978, n. 331)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     I commi secondo e terzo dell'art. 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

     "La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, nonchè da sei docenti universitari di materie giuridiche.

     Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

     La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.

     I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.