§ 71.2.154 - Legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:13/02/2001
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Aumento del ruolo organico)
Art. 2.  (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte)
Art. 3.  (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie)
Art. 4.  (Piante organiche flessibili distrettuali)
Art. 5.  (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)
Art. 6.  (Destinazione e assegnazione dei magistrati)
Art. 7.  (Designazione dei magistrati)
Art. 8.  (Disciplina economica e valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche
Art. 9.  (Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario)
Art. 10.  (Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario)
Art. 11.  (Norme di coordinamento)
Art. 12.  (Norma di interpretazione autentica)
Art. 13.  (Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario)
Art. 14.  (Concorso per magistrato di tribunale)
Art. 15.  (Limiti di ammissibilità e successivi concorsi)
Art. 16.  (Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997)
Art. 18.  (Reclutamento di uditori giudiziari)
Art. 19.  (Proroga di graduatorie concorsuali)
Art. 20.  (Disposizioni concernenti i giudici di pace)
Art. 21.  (Copertura finanziaria)
Art. 22.  (Disciplina transitoria)


§ 71.2.154 - Legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(G.U. 12 marzo 2001, n. 59)

 

Capo I

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

     Art. 1. (Aumento del ruolo organico)

     1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, assicurando la adeguata destinazione di magistrati alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni [1].

     2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

          Art. 2. (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte)

     1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

     Art. 116. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

     Art. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie".

     2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.

     3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.

 

          Art. 3. (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie)

     1. [Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge] [2].

     2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.

     3. [Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo] [3].

 

CAPO II [4]

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI

 

     Art. 4. (Piante organiche flessibili distrettuali) [5]

     1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.

     2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

     3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

 

     Art. 5. (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) [6]

     1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

     a) aspettativa per malattia o per altra causa;

     b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

     c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

     d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

     e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

     2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

     3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

 

     Art. 6. (Destinazione e assegnazione dei magistrati) [7]

     1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.

     2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia [8].

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

 

     Art. 7. (Designazione dei magistrati) [9]

     1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

     2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

     3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

 

     Art. 8. (Disciplina economica e valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche [10]) [11]

     1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

     1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento [12].

     2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonchè ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

 

Capo III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER UDITORE GIUDIZIARIO

 

          Art. 9. (Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario)

     1. Gli articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 123. (Concorso per uditore giudiziario) - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

     2. L'esame consiste:

     a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

     b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.

     Art. 123 ter. - (Prove concorsuali) - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

     a) diritto civile;

     b) diritto penale;

     c) diritto amministrativo.

     2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

     a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

     b) procedura civile;

     c) diritto penale;

     d) procedura penale;

     e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

     f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

     g) diritto comunitario;

     h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

     i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

     3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

     4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3".

     2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta";

     b) al comma 1, le parole: “Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26," sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto dal comma 3-bis";

     c) al comma 2, dopo le parole: “da mettere a concorso" sono inserite le seguenti: “ai sensi degli articoli 123 e 126-ter";

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.";

     e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     “3 bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

     3 ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato".

     3. All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.";

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     “1 bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

     1 ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.";

     d) al comma 6 le parole: “per tutta la durata della procedura concorsuale.", sono sostituite dalle seguenti: “dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.";

     e) al comma 8 le parole:”funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava" sono sostituite dalle seguenti: “personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999".

     4. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1 bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis.";

     b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     “3 bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.

     3 ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

     3 quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

     3 quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.".

     5. Dopo l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     “Art. 125 quinquies. (Correttori esterni). - 1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

     2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

     3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

     4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

     5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

     6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

     7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

     8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

     9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento"

     6. Gli articoli 123-bis, 123-quater e 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.

     7. All'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al terzo comma, le parole: “, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto," sono soppresse.

     8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. - (Sottocommissioni). - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

     2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

     3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

     4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

     5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione".

     9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.

 

          Art. 10. (Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario)

     1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: “ha facoltà di richiedere" sono sostituite dalla seguente: “richiede" e le parole: “nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.

 

          Art. 11. (Norme di coordinamento)

     1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: “alla data della pubblicazione del bando di concorso" sono sostituite dalle seguenti: “alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda".

     2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) sono soppresse le parole: “123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies," e le parole: “nonché l'articolo 17 del presente decreto legislativo";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti".

     3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: “due membri" sono sostituite dalle seguenti: “un membro".

     4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: “Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo" sono soppresse.

     5. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n. 579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, può ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura] [13].

 

          Art. 12. (Norma di interpretazione autentica)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

 

Capo IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

 

          Art. 13. (Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario)

     1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono soppresse le parole: “, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente".

     2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

 

          Art. 14. (Concorso per magistrato di tribunale)

     1. Dopo l'articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     “Art. 126 ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) - 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

     2. [Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni] [14].

     3. [Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari] [15].

     4. [L'esame consiste:

     a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

     1) diritto civile e diritto processuale civile;

     2) diritto penale e diritto processuale penale;

     3) diritto amministrativo;

     b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter] [16].

     5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario".

     2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

     3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.

     4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

 

          Art. 15. (Limiti di ammissibilità e successivi concorsi)

     1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".

 

          Art. 16. (Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale) [17]

     [1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:

     “Art. 129 bis. (Tirocinio) - 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

     2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

     3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

     4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.

     Art. 129 ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale) - 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato".]

 

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 17. (Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997)

     1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: “biennale".

     2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica è soppressa la parola: “biennale" e nei commi 1 e 2 è soppressa la parola: “biennali";

     b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

     2 ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale".

 

          Art. 18. (Reclutamento di uditori giudiziari)

     1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [18]

     2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

     3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

     4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.

 

          Art. 19. (Proroga di graduatorie concorsuali)

     1. Per sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, è prorogata fino al 30 giugno 2001:

     a) la graduatoria generale di merito relativa al concorso circoscrizionale per ex assistente giudiziario (attualmente cancelliere, posizione economica B3) indetto con provvedimento del direttore generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali 20 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 43 del 3 giugno 1997;

     b) la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954 posti di ex operatore amministrativo (attualmente operatore giudiziario, posizione economica B2) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997;

     c) la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex dattilografo giudiziario (attualmente operatore giudiziario, posizione economica B1) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997.

 

          Art. 20. (Disposizioni concernenti i giudici di pace)

     1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.

 

          Art. 21. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

          Art. 22. (Disciplina transitoria)

     1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

     2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

     3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi:

     a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

     b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

     c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

     c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 [19].

 

 

     Allegato - (Articolo 1, comma 2)

     “Tabella B

 

Primo presidente

1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

3

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati

112

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati

642

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati

8.821

Uditori giudiziari

330

Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie

200

Totale . . .

10.109".

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[4] Capo così sostituito dall'art. 1, comma 432, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[5] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 432, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[6] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 432, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[7] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 432, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[8] Comma così modificato dall'art. 22 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[9] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 432, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 856, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[11] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 432, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[12] Comma inserito dall'art. 1, comma 856, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[13] Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[14] Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[15] Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[16] Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[17] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[18] Comma già modificato dall'art. 19 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 12 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 7 settembre 2004, n. 234, convertito dalla L. 5 novembre 2004, n. 262.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 7 settembre 2004, n. 234, convertito dalla L. 5 novembre 2004, n. 262.