§ 71.3.104 - Legge 30 maggio 1965, n. 579.
Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:30/05/1965
Numero:579


Sommario
Art. unico.      Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della [...]


§ 71.3.104 - Legge 30 maggio 1965, n. 579. [1]

Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.

(G.U. 7 giugno 1965, n. 140).

 

     Art. unico.

     Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

     L'uditore non può fare le veci del Presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei Collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

     Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

     Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio.


[1] Abrogata dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.