§ 71.2.123 - D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.
Rinvio dei termini per la costituzione di uffici di procura circondariale e modifiche alla disciplina dell'applicazione dei magistrati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:23/10/1992
Numero:416


Sommario
Art. 1.      1. Nel comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di [...]
Art. 2.      1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 71.2.123 - D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

Rinvio dei termini per la costituzione di uffici di procura circondariale e modifiche alla disciplina dell'applicazione dei magistrati.

(G.U. 24 ottobre 1992, n. 251)

 

 

     Art. 1.

     1. Nel comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e modificato dall'art. 21 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.";

     b) nel comma 7 dopo le parole: "attività in tali procedimenti" è soppresso il punto e sono aggiunte le seguenti: ", salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.