§ 71.2.45 - Legge 5 marzo 1951, n. 190.
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:05/03/1951
Numero:190


Sommario
Art. 1.      Fino a nuova disposizione sono prorogati
Art. 2.      La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951


§ 71.2.45 - Legge 5 marzo 1951, n. 190. [1]

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

(G.U. 3 aprile 1951, n. 76)

 

 

     Art. 1.

     Fino a nuova disposizione sono prorogati:

     a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;

     b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;

     c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, numero 1352.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.