| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.2 organizzazione | 
| Data: | 05/03/1951 | 
| Numero: | 190 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Fino a nuova disposizione sono prorogati | 
| Art. 2. La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951 | 
§ 71.2.45 - Legge 5 marzo 1951, n. 190. [1]
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.
(G.U. 3 aprile 1951, n. 76)
Fino a nuova disposizione sono prorogati:
     a) l'art. 2 del 
     b) l'art. 1 del 
     c) l'art. 10, primo comma, della 
La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.
[1] Abrogata dall'art. 1 del