| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 10/01/1950 | 
| Numero: | 4 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è [...] | 
§ 71.3.47 - Legge 10 gennaio 1950, n. 4.
Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.
(G.U. 26 gennaio 1950, n. 21).
     L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il 
     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'art. 13 della