§ 71.3.33 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 113 .
Facoltà del Ministro di grazia e giustizia di destinare uditori giudiziari a posti di giudice, di sostituto o di pretore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:14/02/1948
Numero:113


Sommario
Art. 1.      L'applicabilità dall'art. 6 - primo, secondo e terzo comma - della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, è estesa al 31 dicembre 1948.
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 71.3.33 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 113 [1].

Facoltà del Ministro di grazia e giustizia di destinare uditori giudiziari a posti di giudice, di sostituto o di pretore.

(G.U. 12 marzo 1948, n. 61).

 

     Art. 1.

     L'applicabilità dall'art. 6 - primo, secondo e terzo comma - della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, è estesa al 31 dicembre 1948.

     La facoltà prevista dal citato art. 6 può essere esercitata anche per la destinazione alla reggenza di preture prive di titolare, nei confronti:

     a) degli uditori che precedentemente alla nomina abbiano esercitato funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, o come vice pretore onorari;

     b) degli uditori che successivamente alla nomina stessa abbiano compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi.

     Per gli uditori di cui alla lettera b) la destinazione in reggenza ha luogo previo parere favorevole dei capi di Corte.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73.