§ 6.6.5 - D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 .
Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:06/12/1947
Numero:1501


Sommario
Art. 1.      Per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle [...]
Art. 2.      Le domande di revisione devono, a pena di decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.
Art. 3. 
Art. 4.      Contro le determinazioni con le quali la Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli [...]
Art. 5.      Per i lavori di competenza delle Amministrazioni statali il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione deve essere notificato, nel termine perentorio di giorni trenta dalla [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli Enti pubblici non statali, il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione è notificato entro lo stesso termine stabilito [...]
Art. 8.      Nei casi previsti dall'articolo precedente, il provvedimento sul ricorso, previo parere della Commissione, spetta:
Art. 9.      Quando in dipendenza delle variazioni dei prezzi sono presentate, per l'appalto di opere pubbliche, offerte in aumento anziché in diminuzione dell'importo preventivo, il funzionario competente [...]
Art. 10.      Salvo quanto dispone il precedente art. 1, il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392 e successive modificazioni, il decreto legislativo [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 6.6.5 - D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 [1].

Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 10 gennaio 1948, n. 7).

 

     Art. 1.

     Per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti pubblici è ammessa, salvo patti in contrario, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta.

     La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta.

     Sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione si applica il ribasso contrattuale.

     Quando si tratti di revisione in aumento, questo non si applica alle quantità di lavoro che l'appaltatore o il concessionario, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, né si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

     Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la revisione dei prezzi è regolata come segue:

     1) per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali;

     2) per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed il 15 aprile 1946 se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto.

     Se invece nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione ha facoltà di concedere la revisione purché a suo giudizio, questa sia compatibile con le condizioni particolari del contratto. In tal caso alla revisione stessa l'Amministrazione può procedere, a suo insindacabile giudizio, in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto oppure in base ai precedenti commi;

     3) per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946 per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, ha facoltà di procedere alla revisione in base al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La stessa facoltà può essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non è inserita la clausola della rivedibilità, purché, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto;

     4) per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3), per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione anche se nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, procedendo:

     a) per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;

     b) per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, numero 463, oppure in base ai precedenti commi [2] .

     Qualora alla determinazione dell'importo revisionale si proceda in base ad analisi tipo con calcolazione percentuale, l'Amministrazione può determinare la variazione complessiva della spesa operando soltanto su una parte dei prezzi unitari, purché l'importo considerato non sia inferiore al 75 per cento del totale e si possa presumere che i restanti prezzi unitari abbiano subito la stessa variazione percentuale determinata per la maggior aliquota esaminata1 [3] .

 

          Art. 2.

     Le domande di revisione devono, a pena di decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.

     Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo [4] .

 

          Art. 3. [5]

     È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

     Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

     Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati.

     Dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

     Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi sia per la corresponsione degli acconti, secondo norme che saranno determinate dall'Amministrazione.

 

          Art. 4.

     Contro le determinazioni con le quali la Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti [6] .

     A dare parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

     a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o un consigliere di Stato, come presidente;

     b) un consigliere della Corte dei Conti;

     c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     d) quattro ispettori generali del Genio Civile;

     e) un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste;

     f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     h) il funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

     i) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

     l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e del commercio;

     m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'organizzazione sindacale più rappresentativa a carattere nazionale;

     n) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dell'Amministrazione statale competente o un rappresentante dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del terzo comma del successivo art. 7.

     Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di metà dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente [7] .

     Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal personale dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono essere aggregati un ingegnere del Genio civile ad un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

     Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici [8] .

     La Commissione, in relazione all'esito del ricorso, stabilirà se le spese suddette, debbano essere poste, in tutto o in parte, a carico del ricorrente o dell'Amministrazione.

     Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al presidente e ai componenti della Commissione nonché ai funzionari di segreteria.

 

          Art. 5.

     Per i lavori di competenza delle Amministrazioni statali il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione deve essere notificato, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della deliberazione adottata in merito alla revisione dei prezzi, al Ministro competente, il quale provvede sul parere della Commissione, senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

     Va pure presentato al Ministro competente il ricorso contro la deliberazione dell'ente concessionario, nel caso di opere pubbliche eseguite per concessione.

     Il provvedimento adottato su parere della Commissione è insindacabile.

 

          Art. 6. [9]

     Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 7.

     Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli Enti pubblici non statali, il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione è notificato entro lo stesso termine stabilito dall'art. 5, al Ministro per l'Interno, se riguarda le Province e i Comuni, od al Ministro per i lavori pubblici, se riguarda gli altri enti, nonché al capo dell'ente appaltante o concedente.

     Nei sessanta giorni dell'avvenuta notificazione, il ricorso, corredato dagli atti contabili e dalle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata, e, per le Province e i Comuni, anche del prefetto è trasmesso al Ministro per l'interno per questi ultimi enti, ed a quello per i lavori pubblici per gli altri.

     Nei casi considerati nel presente articolo interviene nella Commissione, quale componente di cui alla lettera n) del precedente art. 4, il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno od un suo delegato per i lavori di competenza delle Province e dei Comuni ed il capo dell'Amministrazione interessata o un suo delegato per quelli degli altri enti.

 

          Art. 8.

     Nei casi previsti dall'articolo precedente, il provvedimento sul ricorso, previo parere della Commissione, spetta:

     a) nei riguardi delle opere pubbliche delle Province e dei Comuni al Ministro per l'interno, il quale, ove alla spesa per l'esecuzione delle opere stesse contribuiscano in qualsiasi forma altre Amministrazioni, decide d'intesa con i Ministri interessati;

     b) per gli altri Enti pubblici al Ministro per i lavori pubblici.

     Ove siano interessati un'Amministrazione provinciale, un'Amministrazione comunale di capoluogo di provincia o uno dei Comuni sottoposti alla tutela speciale prevista dall'art. 322 del testo unico della legge comunale e provinciale, il provvedimento è adottato sentita anche la Commissione centrale per la finanza locale.

     Al provvedimento adottato a termini dei commi precedenti si applica quanto disposto con l'ultimo comma dell'art. 5.

 

          Art. 9.

     Quando in dipendenza delle variazioni dei prezzi sono presentate, per l'appalto di opere pubbliche, offerte in aumento anziché in diminuzione dell'importo preventivo, il funzionario competente può prescegliere l'offerta che contiene l'aumento minore, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di non approvare l'aggiudicazione o il contratto.

     Nel caso previsto dal precedente comma, per i lavori in gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche, l'approvazione dell'aggiudicazione o del contratto ed il relativo impegno di spesa restano nella competenza dei provveditori quando l'importo contrattuale non superi i limiti di competenza dei provveditori stessi, quali risultano stabiliti dagli artt. 4 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e degli articoli 6, 16 e 20 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, elevati di un quinto.

 

          Art. 10.

     Salvo quanto dispone il precedente art. 1, il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392 e successive modificazioni, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     È escluso ogni riesame per i provvedimenti revisionali già definiti in base alle disposizioni predette.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 9 maggio 1950, n. 329. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[3] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[4] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[5] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[6] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 17 febbraio 1968, n. 93.

[8] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 23 dicembre 1993, n. 559.

[9] Articolo così sostituito dalla legge di rettifica.