§ 6.6.a - Legge 9 maggio 1950, n. 329.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:09/05/1950
Numero:329


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, è ratificato con la seguente modificazione
Art. 2.      Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 6.6.a - Legge 9 maggio 1950, n. 329. [1]

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 17 giugno 1950, n. 137).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, è ratificato con la seguente modificazione:

     Art. 1. - Dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le parole: "per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno".

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. - Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto la revisione dei prezzi è regolata come segue:

     1) per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali;

     2) per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed il 15 aprile 1946 se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto.

     "Se invece nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione ha facoltà di concedere la revisione purchè, a suo giudizio, questa sia compatibile con le condizioni particolari del contratto. In tal caso alla revisione stessa l'Amministrazione può procedere, a suo insindacabile giudizio, in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto oppure in base ai precedenti commi;

     3) per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946 per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, ha facoltà di procedere alla revisione in base al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La stessa facoltà può essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non è inserita la clausola della rivedibilità, purchè, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto.

     4) per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3), per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione anche se nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, procedendo:

     a) per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;

     b) per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, oppure in base ai precedenti commi.

     "Qualora alla determinazione dell'importo revisionale si proceda in base ad analisi tipo con calcolazione percentuale, l'Amministrazione può determinare la variazione complessiva della spesa operando soltanto su una parte dei prezzi unitari, purchè l'importo considerato non sia inferiore al 75 per cento del totale e si possa presumere che i restanti prezzi unitari abbiano subìto la stessa variazione percentuale determinata per la maggiore aliquota esaminata".

     Art. 2. - E' aggiunto il seguente comma:

     "Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo".

     Art. 3. - E' sostituito dal seguente:

     "E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

     "Gli acconti non potranno essere superiori al 50% delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

     "Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati.

     "Dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

     "Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi sia per la corresponsione degli acconti, secondo norme che saranno determinate dalla Amministrazione".

     Art. 4. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti".

     Art. 6. - E' sostituito dal seguente:

     "Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonchè dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.