§ 69.2.27 - D.L. 27 ottobre 1986, n. 700 .
Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:27/10/1986
Numero:700


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 409 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. L'art. 6 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, nonchè l'art. 37 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 69.2.27 - D.L. 27 ottobre 1986, n. 700 [1] .

Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare.

(G.U. 28 ottobre 1986, n. 251)

 

 

     Art. 1.

     1. L'art. 409 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

     "Art. 409 - (Ufficio militare di sorveglianza). 1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

     2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

     3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

     4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

     5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Tribunale militare di sorveglianza). 1. E' costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n.80, nell'ambito delle categorie indicate nell'art. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonchè fra i docenti di scienze criminalistiche.

     2. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassazione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1.

     3. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663".

 

          Art. 3. [2]

     1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".

     2. Dopo il quinto comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente:

     "Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena".

     3. L'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza".

     4. L'art. 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. L'art. 6 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. (Procedimento di sorveglianza). 1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'art. 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, quale sostituito dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-quater e 71-sexies della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1".

 

          Art. 5.

     1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, nonchè l'art. 37 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1986, n. 897. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.