§ 98.1.26401- Legge 23 dicembre 1986, n. 897.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1986
Numero:897


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26401- Legge 23 dicembre 1986, n. 897. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare.

(G.U. 27 dicembre 1986, n. 299)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".

     2. Dopo il quinto comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente:

     "Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena".

     3. L'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza".

     4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.