§ 51.2.6 - R.D. 10 febbraio 1943, n. 306.
Disposizioni relative all'esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:10/02/1943
Numero:306


Sommario
Art. 1.  Specie.
Art. 2.  Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari.
Art. 3.  Separazione dei detenuti secondo il grado.
Art. 4.  Reclusori militari.
Art. 5.  Degradazione.
Art. 6.  Attribuzioni.
Art. 7.  Altre attribuzioni del giudice di sorveglianza.
Art. 8.  Deliberazioni - Ricorso.
Art. 9.  Registro delle comunicazioni dei provvedimenti.
Art. 10.  Infrazioni disciplinari.
Art. 11.  Esercizio del culto.
Art. 12.  Lavoro retribuito.
Art. 13.  Giorni festivi.
Art. 14.  Deroga alle norme relative all'orario del lavoro e al riposo festivo.
Art. 15.  Servizi speciali.
Art. 16.  Lavoro degli ufficiali.
Art. 17.  Infortuni sul lavoro.
Art. 18.  Istituzione e funzionamento.
Art. 19.  Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto.
Art. 20.  Applicabilità delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.
Art. 21.  Documenti relativi ai militari del C.R.E.M. assegnati alle compagnie di disciplina.
Art. 22.  Territori dell'Africa italiana.


§ 51.2.6 - R.D. 10 febbraio 1943, n. 306. [1]

Disposizioni relative all'esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza.

(G.U. 6 maggio 1943, n. 105)

 

Capo I

DEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

 

     Art. 1. Specie.

     Gli stabilimenti militari di pena sono:

     1) Le carceri giudiziarie militari;

     2) I reclusori militari.

 

          Art. 2. Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari.

     Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

     Possono esservi assegnati anche sottufficiali e militari di truppa, che debbano scontare la pena della reclusione militare per un periodo non eccedente la durata di sei mesi.

     I detenuti indicati nel comma precedente scontano la pena in reparti separati dagli altri militari.

 

          Art. 3. Separazione dei detenuti secondo il grado.

     Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi dai militari di truppa.

     Gli ufficiali devono essere tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

 

          Art. 4. Reclusori militari.

     I reclusori militari sono istituiti per custodirvi coloro che espiano la pena della reclusione militare, salvo quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2.

     Gli ufficiali, che non hanno perduto il grado per effetto della condanna, scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.

 

          Art. 5. Degradazione.

     Se la condanna pronunciata dal tribunale militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare del Re Imperatore dà comunicazione della sentenza al ministero di grazia e giustizia, perchè indichi in quale stabilimento di pena il condannato debba essere tradotto.

     Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario, nel quale il condannato trovasi detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è stato assegnato.

     Immediatamente prima che sia effettuata la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare del Re Imperatore, o, nel caso preveduto dal comma precedente, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede l'autorità militare competente, perchè sia eseguita la pena della degradazione.

 

Capo II

DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

 

          Art. 6. Attribuzioni. [2]

 

          Art. 7. Altre attribuzioni del giudice di sorveglianza. [3]

 

          Art. 8. Deliberazioni - Ricorso. [4]

 

          Art. 9. Registro delle comunicazioni dei provvedimenti.

     Presso il comando di ogni stabilimento è tenuto un apposito registro, nel quale sono trascritti i provvedimenti del giudice di sorveglianza, che vengono comunicati al detenuto dal comandante dello stabilimento. Il detenuto appone sul registro la propria firma e la data, a prova dell'avvenuta comunicazione.

     Il registro, prima di essere usato, è firmato in ciascun foglio dal giudice di sorveglianza.

 

          Art. 10. Infrazioni disciplinari.

     Se un detenuto commette, in presenza del giudice di sorveglianza o con scritto a lui diretto, una infrazione disciplinare, il giudice di sorveglianza ne riferisce al comandante degli stabilimenti militari di pena.

     La punizione è fissata dal comandante degli stabilimenti di pena.

 

Capo III

SERVIZIO RELIGIOSO

 

          Art. 11. Esercizio del culto.

     In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato a un cappellano militare.

     Ogni detenuto è obbligato a seguire le pratiche collettive del culto cattolico, a meno che, al momento dell'ingresso nello stabilimento, abbia dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa.

     I detenuti di religione diversa da quella cattolica, ogni qualvolta lo richiedano e sia possibile, sono ammessi a ricevere la assistenza dei ministri del loro culto.

 

Capo IV

LAVORO

 

          Art. 12. Lavoro retribuito.

     I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.

     Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342 [5] .

     (Omissis) [6]

 

          Art. 13. Giorni festivi.

     I giorni festivi sono dedicati a riviste, pulizia generale, pratiche religiose e riposi.

 

          Art. 14. Deroga alle norme relative all'orario del lavoro e al riposo festivo.

     Il comandante degli stabilimenti militari di pena può derogare eccezionalmente alle disposizioni concernenti il riposo festivo e la durata del lavoro: ma in tal caso deve subito informare il ministero della guerra dei motivi che abbiano determinato l'eccezionale provvedimento.

 

          Art. 15. Servizi speciali.

     I militari di truppa detenuti possono essere anche comandati per il disimpegno dei servizi giornalieri di fatica, di pulizia, di cucina e di minuta manutenzione dell'immobile.

     Tali servizi sono retribuiti a norma dell'art. 12.

 

          Art. 16. Lavoro degli ufficiali.

     Gli ufficiali detenuti sono adibiti esclusivamente a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali abbiano particolare attitudine.

     Per tali lavori essi, di regola, non ricevono retribuzione.

 

          Art. 17. Infortuni sul lavoro.

     All'indennizzo da corrispondersi ai detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, sarà provveduto con norme da emanarsi dal ministro per la guerra, d'intesa con il ministro per le finanze.

 

Capo V

DELLA CASSA MILITARE DELLE AMMENDE

 

          Art. 18. Istituzione e funzionamento.

     E' istituita, presso il comando degli stabilimenti militari di pena, la cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute, ai termini della legge penale militare, per sanzioni disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria.

     Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nell'art. 149 del codice penale e negli art. 12 e 19 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787, nei riguardi della cassa delle ammende istituita con la legge 9 maggio 1932-X, n. 547.

     Il funzionamento della cassa militare delle ammende, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono regolate con provvedimento del ministro per la guerra, d'intesa col ministro per le finanze.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 19. Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto.

     Per le istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto, si applica la disposizione dell'art. 80 del codice di procedura penale, sostituito al direttore dello stabilimento il comandante dello stabilimento penale militare.

 

          Art. 20. Applicabilità delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

     In quanto non sia espressamente preveduto dalla legge penale militare o dalle disposizioni di questo decreto o da quelle del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e in quanto non ostino le norme relative all'ordinamento e al funzionamento di questi, si osservano, in linea di massima, per gli stabilimenti stessi e per l'espiazione delle pene detentive, i principi accolti nelle disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603, e nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787; sostituite, in quanto occorra, le competenti autorità militari a quelle ivi indicate.

     Ove sorga dubbio relativamente alla applicabilità dei principi predetti, decide insindacabilmente il ministro per la guerra, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 21. Documenti relativi ai militari del C.R.E.M. assegnati alle compagnie di disciplina.

     Al paragrafo 145 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e le compagnie di disciplina, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per i militari del C.R.E.M., il comando deposito C.R.E.M. interessato rimette al comandante della compagnia di disciplina, per il tramite dei CC. RR. che accompagnano il militare, un elenco di tutti gli oggetti appartenenti al militare, una dichiarazione medica comprovante il suo stato di salute e una copia del foglio matricolare e caratteristico.

     "Il comando superiore del C.R.E.M. trasmette direttamente al comandante degli stabilimenti militari di pena una relazione relativa alla infrazione militare commessa dal militare e copia dell'ordine del giorno col quale è ordinato il passaggio del militare alla compagnia di disciplina.

     "La relazione indicata nel precedente comma è redatta a cura del comando superiore del C.R.E.M., sulla base dei documenti relativi al procedimento disciplinare, e deve contenere, oltrechè l'esposizione dei fatti che hanno determinato il provvedimento, notizie relative alla condizione sociale e familiare del punito, agli studi compiuti e all'educazione ricevuta, al suo comportamento precedente alla punizione e alle tendenze da lui manifestate".

 

          Art. 22. Territori dell'Africa italiana.

     Il presente decreto non si applica nei territori dell'Africa italiana, a eccezione del capo II e dell'art. 19.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 5 della D.L. 27 ottobre 1986, n. 700.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 5 della D.L. 27 ottobre 1986, n. 700.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 5 della D.L. 27 ottobre 1986, n. 700.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 124.

[6]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 10 aprile 1991, n. 124.