§ 46.3.102 - Legge 5 agosto 1981, n. 440.
Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:05/08/1981
Numero:440


Sommario
Art. 1.      Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere [...]
Art. 2.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero [...]
Art. 3.      E' abrogata la legge 30 novembre 1978, n. 755, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge


§ 46.3.102 - Legge 5 agosto 1981, n. 440. [1]

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali.

(G.U. 10 agosto 1981, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

     Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 2.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero dell'interno, miliardi 0,336 per il Ministero di grazia e giustizia, miliardi 0,335 per il Ministero delle finanze e miliardi 0,025 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     E' abrogata la legge 30 novembre 1978, n. 755, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

 

     Tabella I - Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati.

 

Soldato, comune di 2ª classe, aviere ......................................

L. 2.000

Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto .......................

L. 2.200

Caporal maggiore, sottocapo, primo aviere ..........................

L. 2.400

Nota: Ai militari in titolo, per i quali sia prevista la continuazione del servizio militare oltre il dodicesimo mese, compete dall'inizio del tredicesimo mese una maggiorazione di paga di lire 200 giornaliere. Detta maggiorazione non compete ai militari trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

 

     Tabella II - Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'art. 1 della presente legge.

 

Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio ...........................

L. 3.000

Dal quarto al dodicesimo mese di servizio ............................................

L. 5.600

Dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio ..........................

L. 7.000

Dal venticinquesimo mese di servizio in poi ..........................................

L. 9.000

Nota: Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.