§ 46.8.39b - Legge 30 novembre 1978, n. 755 .
Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/11/1978
Numero:755


Sommario
Art. 1.      Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 8.960 milioni, si provvede a carico delle [...]
Art. 3.      E' abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile
Art. 4.      La presente legge entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.39b - Legge 30 novembre 1978, n. 755 [1].

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali

(G.U. 30 novembre 1978, n. 335)

 

 

     Art. 1.

     Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 8.960 milioni, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nei competenti stati di previsione della spesa, nella misura di lire 8.500 milioni per il Ministero della difesa, di lire 296 milioni per il Ministero dell'interno, di lire 95 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, di lire 62 milioni per il Ministero delle finanze e di lire 7 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     All'onere derivante nell'anno finanziario 1979, valutato in complessive lire 53.360 milioni in ragione di anno, si provvede: quanto a lire 51.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a lire 435 milioni e 1.200 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli 2510 e 3007 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; quanto a lire 350 milioni a carico del capitolo 2006 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 350 milioni a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quanto a lire 25 milioni a carico del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     E' abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella I

     Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati

     a) Con meno di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2ª classe, aviere

L.

1.000

caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto

"

1.100

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere

"

1.200

     b) Con più di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2ª classe, aviere

L.

1.100

caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto

"

1.200

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere

"

1.300

     Nota: gli importi di cui alla lettera b) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il dodicesimo mese di servizio ai sensi dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

 

     Tabella II

     Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'art. 1 della presente legge

Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio

L.

1.500

Dal quarto mese al dodicesimo mese di servizio

"

2.800

Dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese di servizio

"

3.500

Dal venticinquesimo mese di servizio in poi

"

4.500

 


[1]  Abrogata dall'art. 3 della L. 5 agosto 1981, n. 440.