§ 46.6.97 - Legge 22 maggio 1969, n. 240.
Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:22/05/1969
Numero:240


Sommario
Art. 1.      Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è [...]
Art 2.  [1]


§ 46.6.97 - Legge 22 maggio 1969, n. 240.

Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 30 maggio 1969, n. 136)

 

     Art. 1.

     Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'art. 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che è soppressa.

     Nelle disposizioni in cui ricorre la denominazione di indennità giornaliera, per gli allievi delle accademie di cui al precedente comma, deve intendersi sostituita a tale denominazione quella di assegno giornaliero.

     Nella nuova misura dell'assegno restano assorbite le spese per l'acquisto di libri consigliati dal corpo insegnante per l'applicazione agli allievi dell'accademia militare dell'esercito dell'art. 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

 

          Art 2. [1]

     [Al maggior onere annuo di lire 303.397.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte:

     per lire 25.500.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

     per lire 242.200.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

     per lire 35.697.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1446 per lire 20.000.000, del capitolo 1473 per lire 10 milioni e del capitolo 1452 per lire 5.697 000 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.