§ 46.6.31 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1580.
Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:21/12/1948
Numero:1580


Sommario
Art. 1.      Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere
Art. 2.      Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi [...]
Art. 3.      Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura
Art. 4.      Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e [...]
Art. 5.      La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà [...]
Art. 6.      E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in [...]


§ 46.6.31 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.

     La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio [1] .

 

          Art. 2.

     Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 3.

     Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.

 

          Art. 4.

     Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario.

     Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

 

          Art. 5.

     La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà liquidata:

     a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;

     b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.

 

          Art. 6.

     E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 13 ottobre 1965, n. 1172.

[2]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 13 ottobre 1965, n. 1172.