§ 46.6.83 - Legge 13 ottobre 1965, n. 1172.
Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:13/10/1965
Numero:1172


Sommario
Art. 1.      Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1948 numero 1580, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° ottobre 1964


§ 46.6.83 - Legge 13 ottobre 1965, n. 1172.

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali.

(G.U. 30 ottobre 1965, n. 272)

 

 

     Art. 1.

     Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1948 numero 1580, è sostituito dal seguente (Omissis).

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° ottobre 1964.