§ 67.1.63 - D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842.
Approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:16/12/1981
Numero:842


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica
Art. 2.  Compiti dell'Azienda
Art. 3.  Servizi gestiti dall'Azienda
Art. 4.  Organi dell'Azienda
Art. 5.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 6.  Richiesta di riesame
Art. 7.  Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 8.  Validità delle deliberazioni e convocazioni
Art. 9.  Scioglimento del consiglio di amministrazione
Art. 10.  Il presidente
Art. 11.  Il direttore generale
Art. 12.  Cause di incompatibilità
Art. 13.  Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni
Art. 14.  Patrimonio aziendale
Art. 15.  Ordinamento contabile e finanziario
Art. 16.  Entrate
Art. 17.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 18.  Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda
Art. 19.  Obbligo di denunzia
Art. 20.  Organizzazione dell'Azienda
Art. 21.  Stato giuridico
Art. 22.  Formazione del personale
Art. 23.  Organi di consulenza e di patrocinio legale
Art. 24.  Modificazioni statutarie
Art. 25.  Norma transitoria


§ 67.1.63 - D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842.

Approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(G.U. 20 gennaio 1982, n. 18)

 

 

     E' approvato l'annesso statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, vistato dal Ministro proponente.

Statuto dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

 

     Art. 1. Natura giuridica

     L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti.

     L'Azienda ha sede in Roma.

 

          Art. 2. Compiti dell'Azienda

     L'Azienda provvede:

     a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, e dei relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

     b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

     allo sviluppo del traffico aereo;

     al progresso tecnologico;

     alle modificazioni delle norme, raccomandazioni e specifiche tecniche internazionali in materia di assistenza al volo;

     c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;

     d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

     e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore, anche attraverso la partecipazione a rappresentanze italiane presso organismi internazionali, sulla base di intese con le amministrazioni interessate;

     f) ai rapporti con enti e società nazionali che operano nel settore;

     g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché alla registrazione, alla contabilizzazione ed alla imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

     h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;

     i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attività contrattuale;

     l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

     m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;

     n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sulla assistenza al volo;

     o) alla imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento degli impianti;

     p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

     q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

     r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza conformandosi, nei limiti fissati dalle leggi interne, alle normative internazionali.

     L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a società ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico della atmosfera.

     La partecipazione alle società o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di società o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

 

          Art. 3. Servizi gestiti dall'Azienda

     Con riferimento al precedente art. 2, punto a), l'Azienda gestisce in particolare:

     i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove ciò sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari;

     il servizio meteorologico aeroportuale;

     il servizio informazioni aeronautiche;

     i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche.

 

          Art. 4. Organi dell'Azienda

     Sono organi dell'Azienda:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il presidente;

     3) il direttore generale;

     4) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 5. Attribuzioni del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:

     1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro;

     2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi;

     3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformità alle direttive del Ministro stesso;

     4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo;

     5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici;

     6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia e delibera in materia di progettazione, di esecuzione e collaudo di opere ed impianti;

     7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti;

     8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

     9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale;

     10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonché su proposta del direttore generale, sul conferimento delle funzioni corrispondenti, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;

     11) delibera in ordine alla dotazione organica ed al numero dei posti da mettere a concorso di volta in volta, quando ne sussista la necessità aziendale;

     12) delibera la nomina dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali scelti di norma fra i dipendenti dell'Azienda ovvero anche fra dipendenti della pubblica amministrazione o fra estranei alla stessa; in ogni caso i nominati devono possedere riconosciuta competenza e qualità che, in relazione alla attività precedentemente svolta, offrano le più ampie garanzie di specifica capacità professionale nel settore di destinazione;

     13) delibera il conferimento delle funzioni di direttore di centro di controllo di area a personale dell'Azienda con lunga e specifica esperienza operativa, su proposta del direttore generale. Per altri importanti enti operativi il consiglio di amministrazione può deliberare di adottare analoga procedura;

     14) delibera, in armonia con i principi e osservando i procedimenti di cui al successivo art. 20, la istituzione e la soppressione dei servizi e dei dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti nonché l'articolazione degli enti aventi carattere esclusivamente operativo;

     15) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi;

     16) delibera in materia di applicazione di norme interne attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attività connesse con i servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale;

     17) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato;

     18) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi;

     19) delibera la partecipazione a società o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo;

     20) delibera sul trattamento economico del direttore generale, del vice direttore generale e dei dirigenti;

     21) delibera sulla istituzione di commissioni incaricate di studiare problematiche tecniche o amministrative interessanti l'Azienda, sul conferimento di incarichi di studio o professionali in particolari materie nonché sulla determinazione degli eventuali compensi;

     22) delibera sugli altri argomenti che il presente statuto non attribuisce alla competenza di altri organi.

     Per assicurare efficienza operativa all'Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale.

     La delega prevista nel comma precedente è esclusa per le materie di cui agli alinea 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 20 del presente articolo.

 

          Art. 6. Richiesta di riesame

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

     Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata di chiarimenti da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalità attribuite all'Azienda dalla legge, il Ministro può disporre l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Trascorso tale termine, cessa comunque la sospensione.

     Ai fini dell'esercizio della facoltà di sospensione, le deliberazioni debbono essere trasmesse al Ministro dei trasporti non oltre il termine di cinque giorni dalla loro adozione.

     Entro lo stesso termine, le eventuali osservazioni del collegio dei revisori dovranno pervenire al Ministro dei trasporti ed al presidente dell'Azienda.

 

          Art. 7. Composizione del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo nonché nel settore economico eod amministrativo.

     I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta.

     Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo si provvede a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata l'incompatibilità stessa.

     La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.

 

          Art. 8. Validità delle deliberazioni e convocazioni

     Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo art. 10, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori.

     Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso.

     Le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio sono tenute da un dirigente designato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano di età. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e conservati nell'ufficio di segreteria del consiglio.

     Il consiglio di amministrazione, per le proprie esigenze, si avvale di una segreteria, cui è addetto personale dei vari ruoli dell'Azienda che da esso dipende funzionalmente. I relativi contingenti sono determinati dal consiglio previa proposta del presidente.

 

          Art. 9. Scioglimento del consiglio di amministrazione

     In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, viene nominato un commissario che, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, esercita le attribuzioni del presidente e sottoscrive i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. Tali provvedimenti debbono essere motivati ai fini della ratifica da parte del consiglio di amministrazione ricostituito, che li esamina nella sua prima adunanza.

     Restano ferme, durante la gestione commissariale, le attribuzioni dei revisori dei conti.

 

          Art. 10. Il presidente

     Il presidente del consiglio di amministrazione:

     ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;

     convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

     sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda.

     Il consiglio di amministrazione può determinare le categorie di atti e documenti necessariamente assoggettate alla firma del presidente.

     Nella prima seduta del consiglio è nominato il componente destinato a sostituire a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

     Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11. Il direttore generale

     Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali nonché dei centri di controllo di area e l'unità di indirizzo tecnico amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

     Adotta, in caso di urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

     Il direttore generale è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

     Il direttore generale convoca, almeno trimestralmente, una conferenza dei direttori dei servizi centrali, dei dipartimenti territoriali nonché dei centri di controllo di area, con finalità di coordinamento.

     Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che esercita le attribuzioni delegategli dal direttore generale.

     In caso di vacanza dell'ufficio le funzioni vicarie sono assolte dal vice direttore generale. In caso di impedimento il direttore generale delega ad intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione il vice direttore generale.

 

          Art. 12. Cause di incompatibilità

     E' incompatibile con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione:

     a) avere vertenze in corso con l'Azienda;

     b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco od avere qualunque altra carica consimile, retribuita oppure no, essere consulente, impiegato o salariato di imprese esercenti attività che nei riguardi di quelle dell'Azienda siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure in imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando in dette imprese l'Azienda abbia una partecipazione azionaria;

     c) essere amministratore o componente del collegio dei revisori dei conti di enti pubblici, compresi quelli territoriali, o di società costituite a fine di lucro.

     Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato: la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

 

          Art. 13. Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni

     Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dal presente statuto.

     I componenti del consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

     La decadenza nei casi previsti dai precedenti commi, è dichiarata secondo la procedura prevista nel quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     Le dimissioni del presidente sono accettate secondo la procedura di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono accettate con decreto del Ministro dei trasporti.

 

          Art. 14. Patrimonio aziendale

     Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni trasferiti all'Azienda ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed in imprese previste dall'art. 2.

     Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

     Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività.

     Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali di gestione e dei programmi pluriennali, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 15. Ordinamento contabile e finanziario

     I bilanci dell'Azienda sono compilati in conformità con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile, con il regolamento amministrativo di cui al terzo comma dello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, nonché con la normativa e con le direttive comunitarie.

     I bilanci deliberati dal consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

     L'esercizio finanziario aziendale coincide con l'anno solare.

     Gli utili di gestione sono destinati a fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio in conformità con il regolamento amministrativo contabile dell'Azienda di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

 

          Art. 16. Entrate

     Le entrate dell'Azienda sono costituite:

     dalla devoluzione delle entrate erariali di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411;

     dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi dell'art. 5, n. 15) del presente statuto;

     dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

     da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;

     da ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 17. Collegio dei revisori dei conti

     Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti.

     Sono membri effettivi:

     a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

     b) un magistrato del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere;

     c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

     d) un dirigente del Ministero dei trasporti designato dal Ministro dei trasporti;

     e) un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti, nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

     Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori è di diritto il presidente del collegio dei revisori.

     Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

     I membri supplenti sono nominati a norma dell'art. 21, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sulle relative note di variazione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

     Il collegio dei revisori attesta la rispondenza dei progetti di emissione delle obbligazioni e dell'assunzione di mutui alle finalità cui sono destinati i relativi mezzi finanziari.

     I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

     I revisori effettivi assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di fare osservazioni sulle materie di propria competenza. Tali osservazioni sono assunte a verbale.

     In caso di assenza o impedimento di uno dei membri effettivi del collegio, lo sostituisce il revisore supplente; in caso di vacanza della carica, il revisore supplente assume le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare, che deve essere disposta entro il termine di trenta giorni.

     I revisori non possono far parte di commissioni e comitati, comunque costituiti nell'ambito dell'Azienda, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

     Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, cui è addetto personale dei vari ruoli dell'Azienda, che da esso dipende funzionalmente. I relativi contingenti sono determinati dal consiglio di amministrazione previa proposta del collegio dei revisori.

 

          Art. 18. Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda

     Il presidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio dei revisori ed i dipendenti dell'Azienda sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, di danni arrecati al patrimonio dell'Azienda a seguito della violazione di obblighi di funzioni o di servizio, con azione od omissione anche soltanto colposa. Essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dal regolamento in vigore.

     La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

 

          Art. 19. Obbligo di denunzia

     Gli amministratori ed i direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per l'accertamento dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione, se esso sia imputabile al direttore di un servizio, di un dipartimento ovvero di un centro di controllo di area, l'obbligo di denuncia incombe anche al presidente e a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione.

     Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia sia stata omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

 

          Art. 20. Organizzazione dell'Azienda

     L'Azienda si struttura per la parte amministrativa in servizi centrali e dipartimenti territoriali.

     I servizi centrali non possono eccedere il numero di sette.

     Sono istituiti i seguenti servizi:

     1) Personale;

     2) Finanziario e Piani;

     3) Tecnico-operativo;

     4) Commerciale e Marketing;

     5) Amministrazione e Contabilità;

     6) Approvvigionamenti e Lavori;

     7) Affari generali e segreteria del Consiglio di amministrazione.

     Eventuali ulteriori istituzioni o soppressioni di servizi centrali non richiedono procedimento di revisione statutaria e sono adottate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     I dipartimenti territoriali sono istituiti in corrispondenza di non meno di tre e non più di dieci unità aeroportuali sedi di controllo di aerodromo. Al limite inferiore si può derogare per le isole, nonché nei casi di aeroporti o gruppi di aeroporti cui sia riferibile più del cinque per cento del traffico aereo nazionale.

     Il consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei singoli servizi nonché le sfere di competenza dei dipartimenti territoriali.

     Per la parte operativa la struttura dell'Azienda è determinata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

     I direttori dei servizi centrali:

     firmano la corrispondenza e gli atti dell'Azienda riguardanti i servizi di loro competenza secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione;

     eseguono le disposizioni del direttore generale compiendo le operazioni e gli atti relativi;

     sovrintendono al personale dipendente ed adottano nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito in materia dal consiglio di amministrazione;

     esercitano ogni altra facoltà o potere loro attribuito dal consiglio di amministrazione, previo parere del direttore generale.

     I direttori dei dipartimenti territoriali, oltre a quanto stabilito per i direttori dei servizi centrali e nei limiti della loro competenza territoriale:

     dirigono e gestiscono gli impianti dipendenti e gli altri che siano loro affidati in esercizio, provvedono altresì alla loro manutenzione; provvedono, inoltre, in conformità con le disposizioni del direttore generale, alle opere ed agli adempimenti relativi alle nuove costruzioni, entro i limiti di materia e di valore determinati dal consiglio di amministrazione;

     stipulano i contratti con le modalità ed i limiti generali stabiliti dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 21. Stato giuridico

     Lo stato giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato da apposito regolamento adottato, in conformità ai criteri direttivi enunciati nell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione dell'Azienda e sentito il Consiglio di Stato.

     L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego previo esame comparativo dei requisiti e dell'idoneità professionale degli iscritti nelle liste di collocamento delle province di impiego.

     Eventuali assunzioni temporanee o stagionali dovranno osservare i medesimi criteri e non potranno in nessun caso eccedere i tre mesi non prorogabili nell'anno. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati.

 

          Art. 22. Formazione del personale

     L'Azienda si avvale di un apposito centro per la formazione e la qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo in collegamento, per questo ultimo settore, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in collaborazione con organismi similari di altri Paesi.

     Il centro di cui al comma precedente è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che vigila sulle attività didattiche di formazione o di qualificazione e ne fissa, su deliberazione del consiglio di amministrazione, programmi e metodi di massima diretti a soddisfare le esigenze dell'Azienda.

     Il centro è retto da un responsabile che sovraintende e coordina le attività didattiche.

     Il corpo insegnante è composto da esperti nelle singole discipline, anche stranieri, reperiti sia all'interno che al di fuori del personale dell'Azienda.

     L'ordinamento del centro sarà disciplinato con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 23. Organi di consulenza e di patrocinio legale

     Alle dipendenze del direttore generale è istituito un ufficio giuridico e del contenzioso.

     Nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorità ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali, l'Azienda è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

 

          Art. 24. Modificazioni statutarie

     Le modificazioni del presente statuto dell'Azienda sono deliberate dal consiglio di amministrazione ai fini della successiva approvazione con le procedure di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

 

          Art. 25. Norma transitoria

     In attesa della definizione della normativa relativa al personale, al patrimonio, all'amministrazione ed alla dotazione organica, la struttura provvisoria ed il personale del Commissariato per l'assistenza al volo civile transitano alle dipendenze dell'Azienda. Il personale conserva la posizione giuridica che aveva in ambito commissariale, in attesa dell'inquadramento previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     In attesa dell'emanazione del regolamento amministrativo contabile dell'Azienda previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, vigono le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

     Alla prima composizione dell'ufficio di revisione si provvede mediante personale dipendente dal Ministero dei trasporti compreso quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, messo appositamente a disposizione del Commissariato per l'assistenza al volo civile con decreto del Ministro dei trasporti su richiesta del collegio dei revisori. Trova applicazione nei confronti del predetto personale la disposizione di cui al secondo comma dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 1982.