§ 67.1.61 - D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484.
Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242 .


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:27/07/1981
Numero:484


Sommario
Art. 1.  Spazio aereo.
Art. 2.  Traffico aereo civile.
Art. 3.  Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Art. 4.  Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare
Art. 5.  Accordi particolari
Art. 6.  Priorità di traffico
Art. 7.  Permeabilità degli spazi
Art. 8.  Organismi di coordinamento
Art. 9.  Attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Aeronautica
Art. 10.  Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.
Art. 11.  Compiti del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo
Art. 12.  Modalità di funzionamento del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo
Art. 13.  Norme transitorie


§ 67.1.61 - D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484.

Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242 [1].

(G.U. 26 agosto 1981, n. 233)

 

     Art. 1. Spazio aereo. [2]

     1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonchè le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

 

          Art. 2. Traffico aereo civile. [3]

     1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.

     2. In materia di accordi particolari, priorità di traffico, permeabilità degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

 

          Art. 3. Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

     Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti:

     a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili;

     b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1979, n. 635;

     c) aerovie ed aree terminali di controllo;

     d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale.

     Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.

 

          Art. 4. Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare [4]

     [Gli spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

     a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

     b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;

     c) zone riservate alle operazioni militari;

     d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.

     Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.]

 

          Art. 5. Accordi particolari [5]

     [I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, alla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed all'Aeronautica militare, previ accordi particolari tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero della difesa che dovranno definire, tra l'altro, anche le relative responsabilità.

     Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari.

     Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello dei trasporti.]

 

          Art. 6. Priorità di traffico [6]

     [Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorità su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.

     Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, ad eccezione di quello di emergenza di cui al precedente comma, in tutti gli spazi aerei.]

 

          Art. 7. Permeabilità degli spazi [7]

     [Gli spazi aerei contemplati dai precedenti articoli 3, 4 e 5 possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili.]

 

          Art. 8. Organismi di coordinamento [8]

     [L'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, di cui all'art. 3, lettera b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, saranno disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.

     Con il regolamento di cui al comma precedente saranno disciplinate altresì la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che dovrà provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dal precedente art. 5.]

 

          Art. 9. Attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Aeronautica

     La lettera b) del primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente le attribuzioni particolari del capo di stato maggiore dell'Aeronautica, è sostituita dalla seguente:

     "b) presiedere all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:

     dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'art. 3, lettera b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile non compresi nella tabella B di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

     dell'intero servizio meteorologico, ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".

 

          Art. 10. Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. [9]

     Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Sono membri del comitato:

     a) il direttore generale dell'Ente nazionale di assistenza al volo;

     b) il direttore generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

     c) i membri militari di cui all'articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

     d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del comitato è assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa. La nomina del presidente e dei membri del comitato è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.

 

          Art. 11. Compiti del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

     Il comitato consultivo di cui al precedente art. 10 esprime parere:

     a) in materia di ripartizione dello spazio aereo nell'ipotesi di contrasto tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale, espresse dal Ministro della difesa o dal Ministro dei trasporti;

     b) sulla posizione nazionale in seno agli organismi internazionali;

     c) in tutti gli altri casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ravvisi la necessità ai fini dell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242.

     I pareri di cui al precedente comma, se non formulati all'unanimità, devono comprendere le diverse opinioni espresse.

 

          Art. 12. Modalità di funzionamento del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

     Il comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Ministro della difesa o del Ministro dei trasporti.

     L'attività del comitato è disciplinata da un regolamento di funzionamento elaborato dal comitato stesso ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il comitato si avvale di una segreteria permanente che raccoglie e prepara la documentazione inerente le questioni di competenza del comitato, redige i verbali di riunione e comunica agli enti interessati le decisioni adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, a norma dell'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242.

     Il capo della segreteria partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

 

          Art. 13. Norme transitorie

     Sino alla costituzione degli organismi di coordinamento di cui al precedente art. 8, le intese e gli accordi tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti saranno adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 2123 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2123 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2123 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2123 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.