§ 64.1.16 - D.P.R. 26 gennaio 1958, n. 413.
Norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:26/01/1958
Numero:413


Sommario
Art. 1.      Il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi istituito ai sensi dall'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inquadrato nel ruolo del Corpo delle miniere, di cui [...]
Art. 2.      I quadri D-16/a, C-34/a, E-54 e P.A.-74, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, limitatamente alle parti concernenti i ruoli organici del Corpo delle [...]
Art. 3.      La nomina in prova a ispettore aggiunto del ruolo minerario ispettivo di cui all'annesso quadro 5, si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i [...]
Art. 4.      Gli ispettori generali del ruolo tecnico del Corpo delle miniere possono essere destinati ad una sede periferica con incarichi ispettivi
Art. 5.      Nella prima attuazione del presente decreto, le promozioni da conferire per merito comparativo alle qualifiche di ingegnere capo od equiparato sono effettuate entro tre mesi dalla data [...]
Art. 6.      Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, due posti di ispettore capo e due posti di ispettore superiore del ruolo [...]
Art. 7.      Nella prima attuazione del presente decreto, tre posti di agente tecnico preparatore della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 10, possono essere conferiti, [...]
Art. 8.      La pianta organica del personale salariato di ruolo del Corpo delle miniere è fissata, per ciascun gruppo e categoria, con il quadro 11 allegato al presente decreto
Art. 9.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono composte dal direttore generale delle Miniere e da due ispettori generali del Ministero [...]
Art. 10.      Le promozioni conferite in dipendenza dell'attuazione del presente decreto non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1958
Art. 11.      Per quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 64.1.16 - D.P.R. 26 gennaio 1958, n. 413. [1]

Norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere.

(G.U. 29 aprile 1958, n. 103).

 

Art. 1.

     Il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi istituito ai sensi dall'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inquadrato nel ruolo del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 1, con il coefficiente di stipendio 670, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 300.

 

     Art. 2.

     I quadri D-16/a, C-34/a, E-54 e P.A.-74, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, limitatamente alle parti concernenti i ruoli organici del Corpo delle miniere, sono sostituiti dai quadri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 allegati al presente decreto, firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro.

 

     Art. 3.

     La nomina in prova a ispettore aggiunto del ruolo minerario ispettivo di cui all'annesso quadro 5, si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani provvisti della laurea in legge o in economia e commercio e degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 4.

     Gli ispettori generali del ruolo tecnico del Corpo delle miniere possono essere destinati ad una sede periferica con incarichi ispettivi.

 

     Art. 5.

     Nella prima attuazione del presente decreto, le promozioni da conferire per merito comparativo alle qualifiche di ingegnere capo od equiparato sono effettuate entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

 

     Art. 6.

     Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, due posti di ispettore capo e due posti di ispettore superiore del ruolo ispettivo minerario, di cui all'allegato quadro 5, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli. A detti concorsi possono partecipare rispettivamente i direttori di divisione ed i direttori di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

     Gli impiegati della carriera direttiva di cui al precedente comma, che verranno collocati nel predetto ruolo ispettivo minerario, conservano l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

 

     Art. 7.

     Nella prima attuazione del presente decreto, tre posti di agente tecnico preparatore della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 10, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, agli appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti del personale degli agenti tecnici delle carriere ausiliarie dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, che abbiano almeno un'anzianità complessiva di anni sei.

     Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni ad agente tecnico preparatore capo non possono essere conferite prima di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 8.

     La pianta organica del personale salariato di ruolo del Corpo delle miniere è fissata, per ciascun gruppo e categoria, con il quadro 11 allegato al presente decreto.

     Al personale salariato di ruolo si applicano le norme previste sullo stato giuridico e sul trattamento economico per i salariati dello Stato.

     L'assunzione dei salariati di ruolo, il passaggio dei medesimi alla categoria superiore, la nomina dei capi operai, l'importo e le relative variazioni del salario o della paga, nonché la cessazione dal servizio sono disposti con decreto Ministeriale, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     Le Commissioni esaminatrici, di cui alla citata legge n. 67, sono composte da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe o di segretario.

     Nel bando di concorso saranno stabiliti i criteri di valutazione e le sedi alle quali verranno assegnati i vincitori.

 

     Art. 9.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono composte dal direttore generale delle Miniere e da due ispettori generali del Ministero dell'industria e commercio.

 

     Art. 10.

     Le promozioni conferite in dipendenza dell'attuazione del presente decreto non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1958.

     I posti che dopo la prima attuazione del presente decreto risultino vacanti nella qualifica iniziale delle singole carriere, potranno essere ricoperti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, posteriormente al 30 giugno 1958.

 

     Art. 11.

     Per quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Quadro 1

Corpo delle miniere - Ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  - Carriera direttiva [2].

 

Ex coefficiente di           Qualifica           Organico

stipendio

670                          Direttore           1

 

 

Quadro 2

Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo tecnico. [3]

 

Coefficiente                Qualifica               Organico

      670        Ispettori generali                  8

      500        Ingegneri capi                      28

      402        Ingegneri superiori                 49

      325        Ingegneri principali                | 73

      271        Ingegneri

                                                     158

 

 

Quadro 3

Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo tecnico del Servizio geologico. [4]

 

Coefficiente                Qualifica               Organico

      670        Ispettori generali                  2

      500        Geologi capi                        6

      402        Geologi superiori                   10

      325        Geologi principali                  | 15

      271        Geologi

      229        Vice geologi

                                                     33

 

 

Quadro 4

Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo tecnico del Servizio chimico. [5]

 

Coefficiente                Qualifica               Organico

      670        Ispettori generali                  1

      500        Chimici capi                        3

      402        Chimici superiori                   6

      325        Chimici principali                  | 9

      271        Chimici

                                                     19

 

 

Quadro 5

Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo ispettivo minerario

 

Qualifica                                          Numero dei

                                                    posti

Ispettori generali (coeff. 670)                    2

Ispettori capi (coeff. 500)                        4

Ispettori superiori (coeff. 402)                   6

Ispettori principali (coeff. 325).                 8

 

Ispettori (coeff. 271)                             | 12

Ispettori aggiunti (coeff. 229).

                                                    32

 

 

Quadro 6

Corpo delle miniere - Carriera di concetto - Ruolo tecnico. [6]

 

Ex coefficiente di      Qualifica           Organico

stipendio

 

500                     Periti capi         7

402                     Periti superiori    20

325                     Periti principali   32

271                     Periti

229                     Periti aggiunti     | 97

202                     Vice Periti

                                             156

 

 

Quadro 7

Corpo delle miniere - Carriera di concetto  - Ruolo amministrativo [1]

 

Qualifica                        Numero dei posti

Segretari capi (coeff. 500)      4

Segretari superiori (coeff.      6

402)

Primi segretari (coeff. 325)     9

Segretari (coeff. 271)           10

 

Segretari aggiunti (coeff. 29)   | 18

 

Vice segretari (coeff. 202)

                                  47

 

 

Quadro 8

Ruolo del personale della carriera esecutiva. [7]

 

Coefficiente                Qualifica               Organico

      271        Assistenti capi                     18

      229        Primi assistenti                    20

      202        Assistenti

      180        Assistenti aggiunti                 | 67

      157        Aiuto assistenti

                                                     105

 

 

Quadro 9

Corpo delle miniere - Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici. [8]

 

Coefficiente                Qualifica               Organico

      173                    Commessi                7

      159                  Uscieri capi

      151                     Uscieri                | 52

      142                   Inservienti

                                                     59

 

 

Quadro 10

Corpo delle miniere - Ruolo del personale degli agenti tecnici preparatori della carriera ausiliaria

 

Qualifica                                    Numero dei

                                              posti

Agenti tecnici preparatori capi              2

(coefficiente 173)

Agenti tecnici preparatori (coeff. 159)      8

                                              10

 

 

Quadro 11 - Corpo delle miniere - Operai permanenti - Ruolo dei salariati.

 

Qualifica                                     Numero dei

                                               posti

Capi operai (coeff. 193)                      5

Operai specializzati 1a categoria             10

(coefficiente 167)

Operai qualificati (coeff. 157).              11

                                               26

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 51 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[3] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[5] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[6] Tabella già sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2 e così ulteriormente sostituita dall'art. 51 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[7] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[8] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.