§ 63.1.280 - Circolare 7 marzo 2006, n. 814.
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:07/03/2006
Numero:814

§ 63.1.280 - Circolare 7 marzo 2006, n. 814.

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

(G.U. 14 marzo 2006, n. 61)

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Alle imprese interessate

     Alle banche concessionarie

     Agli istituti collaboratori

     All'A.B.I.

     All'ASS.I.LEA.

     Alla Confindustria

     Alla Confapi

     Alla Confcommercio

     Alla Confesercenti

     Alle Confederazioni artigiane

 

     Com'è noto, la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, già alcune volte modificata, rappresenta una delle principali norme di attuazione della legge n. 488/1992, definendo essa le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da detta legge.

     Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alla predetta circolare alcune nuove modifiche ed integrazioni allo scopo di aumentare l'efficacia e la tempestività dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione generalmente occorrente senza così pregiudicare la celerità dei procedimenti agevolativi.

     Alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.

     Con riferimento al punto 3.10.

     Il penultimo periodo («La dichiarazione di cui ... l'elenco di cui sopra») è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonchè allegata alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.».

     L'ultimo periodo («La mancata ... delle agevolazioni») è sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».

     Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonchè allegata in copia alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».

     Con riferimento al punto 7.5.

     Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di cui al successivo punto 7.6, la banca concessionaria, prima di procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo, effettua accertamenti, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche sullo stato di funzionamento del programma agevolato e sull'esistenza presso l'unità produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, così come dichiarati dall'impresa. Per l'erogazione parziale di detta ultima quota il termine di quindici giorni sopra indicato è aumentato a quarantacinque giorni».

     Con riferimento al punto 8.2.

     Dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese» sono aggiunte le seguenti: «nonchè aver avviato l'attività agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».

     Dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle spese stesse» sono aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente punto 3.10 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4».

     Con riferimento al punto 8.3.

     Dopo le parole «nelle commesse interne di lavorazione.» Sono aggiunte le seguenti: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000 dovrà essere trasmessa la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.».

     Con riferimento al punto 8.4.

     Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alla documentazione di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.10, nonchè copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».

     Con riferimento al punto 8.5.

     Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10, nonchè copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».

     Con riferimento al punto 8.6.

     Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità produttiva, gli obiettivi conseguiti con il programma agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi, occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonchè le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposta dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del regolamento, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».

     Con riferimento all'allegato n. 8a.

     Dopo le parole «beni maggiormente rilevanti» sono aggiunte le parole «, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00,».

     Con riferimento agli allegati numeri 28, 29, 30 e 31.

     Dopo le parole «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «così come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00, sono singolarmente identificabili attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.10 della circolare esplicativa».

     Con riferimento agli allegati numeri 30 e 31.

     A conclusione della dichiarazione, prima della data e della sottoscrizione, è aggiunta la seguente alinea «- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento.».

     Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente circolare, risultino già agevolate in via provvisoria e per le quali le imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di consentire al Ministero e/o alla banca concessionaria, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.