§ 63.1.139 - Del.CIPE 8 aprile 1987, n. 157.
Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:08/04/1987
Numero:157

§ 63.1.139 - Del.CIPE 8 aprile 1987, n. 157.

Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

(G.U. 28 aprile 1987, n. 97)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 1 dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

     Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, recante "Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";

     Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, riguardante la "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";

     Visto in particolare l'art. 5 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64, che detta norme per l'emanazione di direttive regolanti i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

     Vista la delibera 20 dicembre 1984 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1985) di approvazione del piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge n. 775/1984 e relativa dotazione finanziaria;

     Vista la deliberazione 10 luglio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985) con la quale è stato approvato il programma triennale di intervento 1985-1987 del Mezzogiorno ed è stata, tra l'altro, prevista una ulteriore assegnazione finanziaria al citato piano dei completamenti;

     Vista la delibera 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 28 febbraio 1987) di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 64/1986, che ha provveduto all'accantonamento di uno stanziamento di 6.050 miliardi per il piano dei completamenti e trasferimenti per il triennio 1987-1989 ed ha acquisito nel proprio ambito le opere di cui all'ex progetto speciale ricerca scientifica e relativi mezzi finanziari pari a 45 miliardi di lire, nonchè, opere per 873,3 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), della citata legge n. 64/1986;

     Vista la relazione presentata con nota n. 53/GAB del 19 marzo 1987, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 64/1986 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione;

     Viste le proposte, con la relativa specifica documentazione, formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in merito alle opere da trasferire, a quelle da completare ed a quelle da revocare nonchè sui criteri per la liquidazione delle residue attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

     Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 6 aprile 1987;

     Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

 

Delibera:

 

     1. Criteri per il trasferimento delle opere e delle attività della cessata cassa per il mezzogiorno, delle gestioni commissariali e dell'agenzia.

     L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà, a mezzo della gestione separata, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, all'immediato trasferimento agli enti competenti per legge:

     1.1. Di tutte le opere già ultimate e/o collaudate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla successiva gestione commissariale che, alla data della presente delibera, non risultino ancora trasferite, con i relativi mezzi finanziari.

     1.2. Di tutte le opere in corso di esecuzione - in concessione, affidamento o gestione diretta - per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulta anticipato od erogato non più dell'80% dell'importo, a qualsiasi titolo complessivamente impegnato.

     1.3. Di tutte le opere approvate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalle gestioni successive i cui lavori principali risultino in corso di appalto ovvero per i quali non sia stata ancora bandita la gara di appalto.

     1.4. Di tutte le opere per le quali siano stati disposti finanziamenti integrativi per estendimenti funzionali, qualunque sia la percentuale di realizzazione dei lavori di cui al progetto base, ivi comprese le opere afferenti il porto-canale di Cagliari il cui completamento funzionale è già stato previsto nell'ambito del contratto stipulato con la BEI.

     1.5. Di tutte le opere previste nel piano dei completamenti già approvato con delibera del 20 dicembre 1984 ai sensi della legge n. 775/84 per le quali non è intervenuta delibera di approvazione da parte dell'Agenzia o dei soggetti cui essa è subentrata.

     L'Agenzia trasmetterà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, trimestralmente, la situazione dell'attività svolta in merito ai sopracitati trasferimenti.

     In caso di ritardi nel trasferimento non motivati, il Ministro vigilante potrà adottare idonee procedure sostitutive.

 

     2. Criteri per il completamento ed il trasferimento delle opere con avanzamento lavori allo stato finale.

     L'Agenzia, a mezzo della gestione separata, provvederà a completare i lavori, senza alcun estendimento, di tutte le opere in corso di esecuzione - in concessione, affidamento o gestione diretta - per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulti anticipato od erogato più dell'80% dell'importo complessivamente impegnato a qualsiasi titolo. Ad ultimazione e collaudo effettuato, l'Agenzia, a mezzo della gestione separata, ne curerà il trasferimento agli enti competenti per legge.

 

     3. Direttive per l'attuazione dei punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

     3.1. Per le opere da eseguire in concessione, affidamento o gestione diretta, che alla data del 28 febbraio 1987 risultino approvate ma le cui gare di appalto relative ai lavori principali risultino non ancora bandite, l'Agenzia provvederà all'immediato trasferimento delle competenze.

     Per le opere approvate e da eseguire in gestione diretta ma le cui gare di appalto alla predetta data del 28 febbraio 1987 risultino già bandite o in corso di espletamento, si provvederà, prima del trasferimento delle competenze, alla formale aggiudicazione da parte dell'Agenzia, senza alcuna interruzione del procedimento di gara, qualunque sia il metodo di appalto prescelto.

     I soggetti ai quali dovranno trasferirsi le competenze ad eseguire le opere dovranno essere gli stessi titolari delle concessioni o affidamenti. Di tali trasferimenti dovrà darsi preventiva comunicazione alla regione competente ed avranno effetto, qualora la regione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, non abbia formulato motivate proposte diverse.

     Per le opere eseguite in gestione diretta dovrà sempre acquisirsi da parte dell'Agenzia il preventivo assenso della regione circa l'ente destinatario del trasferimento.

     L'Agenzia stipulerà, con l'ente come sopra individuato, apposito atto di trasferimento, con il quale verranno trasferite tutte le competenze e le attività già esercitate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dai soggetti ad essa subentrati fino alla data del trasferimento.

     3.2. Contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento verrà destinata all'ente designato la piena titolarietà dei mezzi finanziari necessari alla conduzione ed alla successiva conclusione della specifica opera.

     I mezzi finanziari verranno resi disponibili all'ente designato con rate e modalità che saranno dall'Agenzia stabilite in modo tale da assicurare all'ente stesso la liquidità necessaria per fare fronte con tempestività alle esigenze di cassa senza incorrere in oneri o turbative per ritardati pagamenti.

     I mezzi finanziari da riservare per ciascuna opera saranno costituiti da due poste, A e B, così determinate:

     A - Importo unico a corpo fisso ed invariabile per concludere l'opera secondo quanto risultante all'atto del trasferimento.

     Tale importo sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti tre addendi:

     saldo disponibile alla data del trasferimento, fino alla concorrenza del 100% dell'importo impegnato, al netto di eventuali disponibilità per imprevisti. Verranno considerate nel saldo disponibile le somme accreditate in conto anticipazione e non ancora rendicontate;

     importo presunto (in quanto non compreso nel saldo disponibile di cui sopra) degli oneri di eventuale revisione prezzi stimati per la durata residua delle concessioni, appalti e contratti, stipulati o stipulandi. Detto importo verrà deliberato dall'Agenzia contestualmente all'approvazione dell'atto di trasferimento;

     importo relativo a perizie di variante e/o suppletive necessarie alla conclusione dell'opera senza alcun estendimento rispetto all'originario oggetto progettuale, pervenute alla Cassa per il Mezzogiorno, al Commissario di Governo o all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, entro la data del 28 febbraio 1987.

     L'Agenzia esaminerà le perizie in linea tecnica ed economica, provvedendo all'impegno delle somme riconosciute necessarie

     B - Un importo pari al 7% (sette per cento) della somma della posta A, sopra definita.

     Tale posta potrà essere adoperata e impegnata dall'ente designato esclusivamente per fare fronte a:

     maggiori quantità di lavori e/o forniture emergenti dopo la data di trasferimento, senza alcun estendimento della configurazione progettuale risultante all'atto del trasferimento stesso;

     danni di forza maggiore;

     maggiori costi di lavori e/o forniture affidate dopo il trasferimento e risultanti da confronti concorrenziali di mercato;

     maggiori oneri per espropriazioni, occupazioni temporanee, canoni, indennizzi e simili;

     esiti di contenzioso contrattuale amministrativo o espropriativo.

     L'ente, assunta in base all'atto di trasferimento la titolarietà ad eseguire l'opera, provvederà, nell'ambito delle proprie responsabilità, a dare seguito ad ogni autonoma iniziativa per pervenire alla completa realizzazione dell'opera stessa, così come risultante dagli elementi progettuali all'atto del trasferimento.

     L'ente agirà nel pieno rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche ed alla cui osservanza l'ente stesso è tenuto.

     Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici che saranno posti in essere dall'ente, saranno soggetti alle procedure di controllo degli organismi che per legge e/o statuto sono preposti al controllo degli atti di ciascun ente convenzionato.

     3.3. Contenuti dell'atto di trasferimento.

     L'atto di trasferimento che verrà stipulato dall'Agenzia dovrà, fra l'altro, indicare quanto segue:

     3.3.1. Importo di lire correnti già erogato od anticipato fino alla data di trasferimento a carico dell'importo complessivo impegnato alla stessa data, per la specifica opera oggetto di trasferimento.

     3.3.2. Importo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, valutato come sopra specificato, necessario per l'esecuzione e la conclusione dell'opera oggetto di trasferimento, nella configurazione progettuale risultante alla data di trasferimento, al netto dell'importo già erogato od anticipato.

     L'importo sarà comprensivo di ogni onere e spesa che a qualunque titolo potrà risultare occorrente a dare pieno compimento all'opera, come prevista in progetto, ed includerà, fra l'altro, ogni onere per lievitazione prezzi, per esiti di contenzioso contrattuale, amministrativo od espropriativo, per spese generali, per imprevisti.

     3.3.3. Specificazione che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo risultante nell'atto, per qualsiasi motivo determinatasi, sarà a carico all'ente che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

     3.3.4. Modalità di erogazione dei fondi dall'Agenzia all'ente, con precisazione che, qualunque sia la cadenza delle rate, la penultima rata non potrà essere inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2. di cui sopra. Essa verrà erogata dietro certificazione che l'oggetto dell'atto di trasferimento è ultimato e collaudato in ogni sua parte.

     La rata di saldo sarà pari al cinque per cento (5%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2. di cui sopra e sarà erogata a chiusura dell'oggetto dell'atto di trasferimento.

     3.3.5. Indicazione del tempo entro il quale dovrà essere completato l'oggetto dell'atto di trasferimento.

     3.3.6. Indicazione della durata dell'oggetto dell'atto di trasferimento intesa come tempo necessario alla completa esecuzione dell'oggetto stesso e per rendere la certificazione della spesa finale ai soli fini dell'accertamento dell'esistenza di eventuali economie. La durata dell'atto di trasferimento, di norma, non dovrà eccedere centottanta (180) giorni successivi al tempo stimato necessario per l'ultimazione di ogni attività.

     3.3.7. Precisazione, nel caso in cui l'ente o suoi concessionari procedano a revocare a soggetti liberi professionisti l'incarico di direttore lavori, ingegnere capo, consulente o collaudatore, che eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico della quota ordinaria di spese generali incluse nell'importo omnicomprensivo a corrispettivo dell'atto di trasferimento, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

     3.4. Trasferimento opere in gestione diretta.

     Con riferimento, infine, al trasferimento di opere in corso di esecuzione in gestione diretta, si precisa che, nell'atto di trasferimento, dovrà farsi riferimento al consenso dei titolari dei contratti in corso stipulati dall'Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata, nell'ambito delle attività relative alla realizzazione della specifica opera oggetto del trasferimento.

     In assenza di tale adesione, l'Agenzia riferirà tempestivamente al Ministro fornendo ogni dettaglio necessario ad un oggettivo apprezzamento della situazione per eventuali disposizioni in deroga.

     3.5. Trasferimenti di opere oggetto di integrazione programmatiche per adeguamenti funzionali.

     Tutte le opere oggetto di integrazioni programmatiche già autorizzate, debbono essere trasferite immediatamente qualunque sia la percentuale di anticipazione o di erogazione dell'importo a qualsiasi titolo complessivamente impegnato nella concessione, affidamento o gestione diretta originari.

     A tale scopo la gestione separata dell'Agenzia segnalerà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, quelle integrazioni che, in sede di trasferimento, facciano emergere particolari problematiche.

 

     4. Aggiornamenti tecnico-economici di progetti approvati e non appaltati.

     Per i progetti approvati ma ancora da appaltare al 28 febbraio 1987, l'Agenzia adotterà, ove necessario, nuova deliberazione di approvazione prima del trasferimento della competenza ad eseguire le opere agli enti destinatari.

     Nella nuova delibera di approvazione dovrà risultare fra l'altro:

     l'indicazione dell'ente competente per legge all'esecuzione dell'opera con il quale l'Agenzia definirà l'atto di trasferimento;

     l'avvenuto aggiornamento tecnico ed economico del progetto nei limiti già previsti dalla citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984;

     l'esistenza di tutti i consensi ed autorizzazioni di legge necessari a determinare la fattibilità del progetto;

     l'esistenza di valide, approfondite ed aggiornate indagini geognostiche e topografiche relative allo stato di fatto; tali da fare certezza della rispondenza delle previsioni progettuali alla realtà dei luoghi;

     la univoca definizione del progetto in ogni sua parte.

     L'importo totale di approvazione dovrà risultare da analitiche valutazioni, così articolate:

     a) importi a base di appalto, omnicomprensivi;

     b) importo presunto dell'eventuale onere per lievitazione prezzi;

     c) importi per indennizzi di espropriazioni, occupazioni temporanee, servitù, nonchè canoni, allacciamenti a pubblici servizi e simili;

     d) importo per spese generali;

     e) importo per imprevisti in misura fissa del 15% (quindici per cento);

     f) importo per I.V.A.

 

     5. Appalto concorso.

     Ove per l'aggiudicazione delle opere sia previsto l'appalto concorso, l'Agenzia perverrà all'aggiudicazione formale, con riserva di richiedere il nulla osta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel caso in cui l'importo di aggiudicazione superi l'importo stanziato. Successivamente al perfezionamento dell'aggiudicazione si procederà al trasferimento secondo quanto sopra specificato.

     Per le procedure di appalto concorso da avviare da parte degli enti l'atto di trasferimento preciserà che l'aggiudicazione avverrà con riserva di sottoporre, per il tramite dell'Agenzia, al nulla osta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli eventuali superi dell'importo stanziato.

 

     6. Studi e/o progettazioni.

     Le attività di studio e/o progettazione già in corso o comunque inserite in programmi autorizzati alla data del 28 febbraio 1987, fra cui quelle solamente deliberate dall'Agenzia o dai soggetti cui essa è subentrata, e non ancora attivate, sia in concessione o affidamento che in gestione diretta, saranno portate a compimento.

     A tale scopo la competenza primaria a disporre lo studio e/o la progettazione sarà trasferita all'ente competente per legge od all'ente di promozione designato dal Ministro, con le stesse procedure previste per le opere.

     Con la definizione dell'atto di trasferimento il soggetto assumerà tutta la responsabilità del completamento dello studio e/o progettazione per l'oggetto richiamato nell'atto stesso e che fu a suo tempo deliberato dall'Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata.

     Nella definizione degli atti di trasferimento si adotteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni sopra espresse per il trasferimento dell'esecuzione o completamento delle opere.

     Nel caso in cui l'ente o suoi concessionari procedano a revocare incarichi, eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico dell'importo omnicomprensivo a corrispettivo della convenzione, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

 

     7. Rinvii e norme transitorie.

     L'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno dovrà tempestivamente segnalare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, situazioni che possano ostacolare o ritardare il trasferimento delle opere in corso di esecuzione all'ente competente per legge e le eventuali anomalie che dovessero verificarsi nella gestione degli atti di trasferimento.

     Fino a quando il trasferimento di ciascuna opera non sarà perfezionato ed operante, l'Agenzia continuerà ad esercitare, sempre a mezzo della gestione separata, tutti i poteri che le derivano dall'art. 17, comma 9, della legge n. 64/1986, attenendosi ai criteri a suo tempo stabiliti dal CIPE con la delibera del 20 dicembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1985, ed alle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvedendo inoltre ad ultimare quelle opere che presentino alla data del 28 febbraio 1987, esigenze di erogazione riferite a lavori complementari, forniture, espropriazioni, I.V.A., spese generali e chiusura delle concessioni.

     Per quanto concerne l'incentivazione in favore delle iniziative derivate dai progetti speciali promozionali in agricoltura (coltivazioni tipiche meridionali, zootecnia e forestazione produttiva) e gli incentivi per la cooperazione e l'associazionismo, l'infrastrutturazione previsti nell'ambito del progetto speciale Mezzogiorno interno, la gestione separata costituita nell'ambito dell'Agenzia provvederà ad istruire e quindi approvare in linea tecnica ed economica tutte le richieste pervenute fino alla data di adozione della presente delibera a valere sul fondo per le agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo di cui al primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989. Tutte le richieste che perverranno dopo tale data verranno restituite alle regioni competenti per territorio che provvederanno ad esaminarle nell'ambito delle indicazioni del programma triennale di sviluppo 1987-1989.

 

     8. Revoche.

     Vengono revocate le opere ritenute non più realizzabili di cui alla relazione ed alla documentazione fornita dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per un importo complessivo di 184,4 miliardi di lire.

 

     9. Esigenze finanziarie del piano dei completamenti e delle altre attività di liquidazione.

     9.1. Il fabbisogno finanziario aggiuntivo stimato per le opere pubbliche incluse nel piano dei completamenti si dimensiona in 10.520,8 miliardi di lire e si articolerà funzionalmente come appresso indicato:

     per il completamento delle opere in corso di realizzazione comprese quelle ultimate (lavori suppletivi e revisione prezzi, ecc.) 4.242,8 miliardi

     per le opere approvate e non ancora appaltate (aggiornamento tecnico-economico, ecc.) 2.029,0 miliardi

     per i progetti di opere ancora da approvare 2.811,9 miliardi

     per gli estendimenti funzionali da approvare 1.350,7 miliardi

     per la completa attuazione del programma FIO per i porti di Augusta e Pozzallo 86,4 miliardi

     Totale 10.520,8

     9.2. Il quadro finanziario aggiuntivo per le materie non contenute nel piano dei completamenti, ancora oggetto in azione dell'intervento straordinario, è il seguente:

     legge speciale Calabria (interessi per ritardati pagamenti, revisione prezzi, espropriazioni e contenzioso) 70,0 miliardi

     legge speciale Napoli (contenziosi vari, ecc.) 5,0 miliardi

     legge speciale Palermo (oneri aggiuntivi per completamento opere) 120,0 miliardi

     Alta Irpinia - provvidenze sisma 1962 (oneri aggiuntivi per completamento opere) 6,7 miliardi

     iniziative turistico-alberghiere: contributi in conto capitale 9,0 miliardi

     Totale 210,7

     9.3. Pertanto il quadro delle esigenze finanziarie aggiuntive riferite al piano dei completamenti ed alle residue attività ex Cassa - da liquidare queste ultime con estrema urgenza da parte della gestione separata - da considerare ai fini della presente delibera assommano a 10.731,5 miliardi di lire che si riducono a 10.547,1 miliardi di lire in considerazione del recupero, dianzi disposto, di 184,4 miliardi di lire per effetto dei progetti revocati.

     Alla copertura di tali esigenze finanziarie aggiuntive di 10.547,1 miliardi, complessivamente necessarie per il piano dei completamenti e per la liquidazione delle residue attività come sopra definite, si provvede parzialmente nel triennio in corso 1987-89, destinandovi 7.150 miliardi di lire dei quali:

     1. 100 miliardi quale quota parte del "Fondo" disponibile a tutto il 31 dicembre 1986 presso la ex Cassa, la gestione commissariale e l'Agenzia derivanti da rientri e/o proventi;

     6.050 miliardi attraverso l'utilizzo dello stanziamento accantonato, a tal fine, dal programma triennale di sviluppo con delibera CIPE 29 dicembre 1986.

     Al residuo fabbisogno, pari a 3.397,1 miliardi di lire, si provvederà nell'ambito dell'aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

 

     10. La gestione separata è, infine, autorizzata alla prosecuzione dei seguenti adempimenti ed attività, da concludere nel periodo più breve possibile, volte al recupero di risorse finanziarie da riutilizzare per il finanziamento del piano dei completamenti:

     le attività di chiusura degli impegni in essere per interventi non di carattere infrastrutturale (opere fisiche), compresi gli studi e le progettazioni non rientranti nelle categorie già considerate nella presente delibera;

     le attività di recupero delle somme impegnate a tutto il 28 febbraio 1987 per la gestione degli acquedotti e per le quali regioni e comuni debbono provvedere ai relativi rimborsi;

     le attività di chiusura per rientri del fondo interventi creditizi per mutui a tasso agevolato nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

     I risultati di tale attività formeranno oggetto di relazione da trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

     11. Attuazione.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera, riferendo annualmente al CIPE.