§ 5.7.B - Legge 8 aprile 1969, n. 161.
Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:08/04/1969
Numero:161


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:


§ 5.7.B - Legge 8 aprile 1969, n. 161.

Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

(G.U. 5 maggio 1969, n. 114)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 7 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971".

 

          Art. 2.

     All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

     "Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, nè aumenti di volumi o di superficie calpestabile".