§ 5.7.a - Legge 5 luglio 1966, n. 526.
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:05/07/1966
Numero:526


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate [...]
Art. 3.      Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 [...]
Art. 4.      Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa [...]
Art. 5.      Le opere di applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione di contributi previsti dall'articolo 3 della legge [...]
Art. 6.      L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituto dal seguente
Art. 7.      Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del [...]
Art. 8.      I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi
Art. 9.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro saranno determinate le opere previste dal programma di cui alla presente legge, di [...]
Art. 10.      Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la [...]
Art. 11.      Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte [...]


§ 5.7.a - Legge 5 luglio 1966, n. 526.

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

(G.U. 16 luglio 1966, n. 174).

 

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

 

          Art. 2.

     Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

 

          Art. 3.

     Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.

     Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.

 

          Art. 4.

     Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

     Tali opere sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

     Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

 

          Art. 5.

     Le opere di applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione di contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

 

          Art. 6.

     L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituto dal seguente:

     "Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonchè le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali.

     In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

     Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

     Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge".

 

          Art. 7.

     Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

     Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero. Essi sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

     E' fatto divieto al comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità.

 

          Art. 8.

     I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

     Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze.

     Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro saranno determinate le opere previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia.

     All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente articolo 7. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 10.

     Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

 

          Art. 11.

     Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 7 posti a carico dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.