§ 59.9.9 - Legge 8 agosto 1977, n. 583.
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:08/08/1977
Numero:583


Sommario
Art. 1.  (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)
Art. 2.  (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)
Art. 3.  (Perequazione automatica delle pensioni)
Art. 4.  (Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni)
Art. 5.  (Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche)
Art. 6.  (Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale)
Art. 7.  (Versamento e riscossione dei contributi)


§ 59.9.9 - Legge 8 agosto 1977, n. 583.

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(G.U. 26 agosto 1977, n. 232)

 

 

     Art. 1. (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)

     A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'art. 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.

     La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

     La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

     La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

     Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

     Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.

     I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge".

 

          Art. 2. (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)

     Con effetto dal 1° gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è elevata a L. 2.210.000 annue.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.

     La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

     La misura di cui ai due precedenti commi non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3. (Perequazione automatica delle pensioni)

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     Tale disciplina ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

 

          Art. 4. (Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni)

     Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     Con la denuncia dell'anno 1978 dovrà essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 5. (Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche)

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'art. 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986.

     Le somme di cui al primo comma dell'art. 30 della legge 4 febbraio 1967, numero 37, con gradualità inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

 

          Art. 6. (Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale)

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'art. 1.

 

          Art. 7. (Versamento e riscossione dei contributi)

     Il primo comma dell'art. 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso".

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 24 della L. 20 ottobre 1982, n. 773.