§ 59.9.4 - Legge 24 ottobre 1955, n. 990.
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:24/10/1955
Numero:990


Sommario
Art. 1.      E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza
Art. 2. – 15.  [1]
Art. 16.      Il patrimonio della Cassa è costituito
Art. 17.      Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono
Art. 18.  [3]
Art. 19.  [4]
Art. 20.  [5]
Art. 21.  [6]
Art. 22. – 36.  [7]
Art. 37.      Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al [...]
Art. 38.  [8]
Art. 39.  [9]
Art. 40. – 43.  [10]
Art. 44. – 50.  [11]


§ 59.9.4 - Legge 24 ottobre 1955, n. 990.

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(G.U. 7 novembre 1955, n. 256)

 

 

Capo I

 

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

 

     Art. 1.

     E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

     La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 2. – 15. [1]

 

Capo II

 

DEL PATRIMONIO

 

          Art. 16.

     Il patrimonio della Cassa è costituito:

     a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

     b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione geometri;

     c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

 

          Art. 17.

     Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

     a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;

     b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, Regione, Provincia o Comune;

     c) [2]

     d) i redditi del patrimonio;

     e) ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 18. [3]

     Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilità.

     Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue:

     Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.

     Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abilità o agibilità o di uso.

     Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali.

     Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali.

     Per gli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.

     Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.

     Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche.

 

          Art. 19. [4]

 

          Art. 20. [5]

 

          Art. 21. [6]

 

Capo III

 

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

 

          Art. 22. – 36. [7]

 

          Art. 37.

     Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

 

Capo IV

 

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

 

          Art. 38. [8]

 

          Art. 39. [9]

 

Capo V

 

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 40. – 43. [10]

 

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 44. – 50. [11]

 

     Tabella A - Tabella dei contributi e valore delle marche [12]

 

     Tabella B - Pensione dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa [13]

 

     Tabella C - Pensione dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ed almeno 70 anni di età [14]

 

     Tabella D - Pensione a 70 anni con almeno 25 anni di iscrizione alla Cassa [15]

 

     Tabella E - Capitale liquidabile a norma degli articoli 26, 34 e 35 [16]

 

     Tabella F - Assegno vitalizio per ogni lira di capitale - (Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione, a norma 20 dell'art. 27) [17]

 

     Tabella G - Valore di 1 lira di assegno vitalizio - (Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità a norma dell'art. 29) [18]

 

     Tabella H - Capitale liquidabile a norma degli articoli 26, 33, 34 e 44 per i geometri che hanno un'età superiore ai 50 anni - (oltre l'ammontare eventuale delle somme accreditate nel conto individuale dell'Ente di assistenza della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d'integrazione ai sensi dell'art. 46) [19]

 

     Tabella I - Quote suppletive a norma dell'art. 45 [20]

 


[1]  Articoli abrogati dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1963, n. 152.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[7]  Articoli abrogati dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[10]  Articoli abrogati dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[11]  Articoli abrogati dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[12]  Tabella soppressa dall'art. 3 della L. 9 febbraio 1963, n. 152.

[13]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[14]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[15]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[16]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[17]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[18]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[19]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.

[20]  Tabella abrogata dall'art. 43 della L. 4 febbraio 1967, n. 37.