§ 59.4.18 - D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597 .
Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:28/05/1947
Numero:597


Sommario
Art. 1.      La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito [...]
Art. 2.      I componenti del Consiglio dell'ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili; e devono astenersi quando vi [...]
Art. 3.      Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide
Art. 4.      Fermi rimanendo i termini stabiliti dall'art. 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo è [...]
Art. 5.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 39 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dal seguente
Art. 6.      L'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto [...]
Art. 7.      Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono [...]
Art. 8.      Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il Ministero di grazia e giustizia sono diretti da un magistrato di [...]
Art. 9.      Cessano di avere vigore
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 59.4.18 - D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597 [1] .

Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.

(G.U. 10 luglio 1947, n. 155)

 

 

     Art. 1.

     La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina.

 

          Art. 2.

     I componenti del Consiglio dell'ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili; e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto.

     Quando per effetto della disposizione del comma precedente viene a mancare il numero prescritto, spetta di deliberare sulla ricusazione al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e se la ricusazione riguarda componenti del Consiglio predetto, spetta a quello costituito nella sede della Corte d'appello più vicina. Il Consiglio delibera, se ammette la ricusazione, anche nel merito.

     La disposizione del comma primo si applica anche ai componenti del Consiglio nazionale forense.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide:

     a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini;

     b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica.

 

          Art. 4.

     Fermi rimanendo i termini stabiliti dall'art. 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione.

 

          Art. 5.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 39 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dal seguente:

     "Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto".

 

          Art. 6.

     L'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, sarà trasmesso al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Le funzioni finora esercitate dalla Corte predetta, a norma degli stessi articoli, sono devolute, dal giorno della trasmissione, ad un comitato formato di tre membri nominati dal presidente del Consiglio nazionale forense fra i componenti del Consiglio medesimo, ferme rimanendo le iscrizioni e le cancellazioni disposte precedentemente dal Consiglio nazionale.

 

          Art. 7.

     Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono comunicate all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte Suprema di cassazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni predette entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti del comitato previsto dall'articolo precedente.

     Il Consiglio dell'ordine competente è informato delle deliberazioni di cui al comma primo.

 

          Art. 8.

     Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il Ministero di grazia e giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di quattro cancellieri.

 

          Art. 9.

     Cessano di avere vigore:

     a) gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, numero 2179, che reca provvidenze a favore di coloro che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono ad operazioni militari;

     b) la legge 23 novembre 1939, n. 1948, relativa alla concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.