§ 59.4.11 - D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.
Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:19/10/1944
Numero:318


Sommario
Art. 1.      L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di [...]
Art. 2.      La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine [...]
Art. 3.      A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della [...]
Art. 4.      Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di [...]


§ 59.4.11 - D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

(G.U. 28 novembre 1944, n. 85)

 

 

     Art. 1.

     L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

     A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

     Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

 

          Art. 2.

     La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

     Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

     Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

 

          Art. 3.

     A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

     A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

 

          Art. 4.

     Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

     A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.