§ 59.4.6 - R.D. 9 luglio 1936, n. 1482.
Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:09/07/1936
Numero:1482


Sommario
Art. 1.      L'esame per l'inscrizione nell'albo speciale, preveduto nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia, da [...]
Art. 2.      I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al ministro per la grazia e giustizia, e corredarla delle attestazioni relative [...]
Art. 3.      La commissione esaminatrice è nominata dal ministro per la grazia e giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l'esame o con altro successivo, ed è composta di un [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in [...]
Art. 6.      Nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punto
Art. 7.  [2]
Art. 8.      L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal ministro per la grazia e giustizia ed è quindi comunicato al sindacato nazionale fascista degli avvocati e [...]


§ 59.4.6 - R.D. 9 luglio 1936, n. 1482.

Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

(G.U. 8 agosto 1936, n. 183)

 

 

     Art. 1.

     L'esame per l'inscrizione nell'albo speciale, preveduto nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del ministero e nella Gazzetta ufficiale del regno.

     Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

 

          Art. 2.

     I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al ministro per la grazia e giustizia, e corredarla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, nonchè della ricevuta della tassa preveduta nell'art. 5 della stessa legge.

     Il ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.

     L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

 

          Art. 3.

     La commissione esaminatrice è nominata dal ministro per la grazia e giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l'esame o con altro successivo, ed è composta di un presidente di sezione della corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati inscritti nell'albo speciale.

     Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

     I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

     Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al ministero di grazia e giustizia, nominati dal ministro.

 

          Art. 4. [1]

     Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

     La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

     La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

 

          Art. 5.

     I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

     E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

     Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonchè di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi precedenti.

     L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.

 

          Art. 6.

     Nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punto.

     A tal fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova.

     La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

 

          Art. 7. [2]

     Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

     Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

     Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.

 

          Art. 8.

     L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal ministro per la grazia e giustizia ed è quindi comunicato al sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

     Lo stesso ministro esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può intervenire in seno alla commissione esaminatrice ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato, ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.


[1]  Articolo così sostituito dall' art. 6 della L. 23 marzo 1940, n. 254.

[2]  Articolo così sostituito dall' art. 7 della L. 23 marzo 1940, n. 254.