§ 58.14.58 - D.L. 2 novembre 1999, n. 390 .
Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:02/11/1999
Numero:390


Sommario
Art. 1.      1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto [...]
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 58.14.58 - D.L. 2 novembre 1999, n. 390 [1].

Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili

(G.U. 3 novembre 1999, n. 258)

 

 

     Art. 1.

     1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

     3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.

 

          Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Abrogato dall'art. 62 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000. A norma dello stesso art. 62, L. 488/1999, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.