§ 57.11.529 - D.L. 10 novembre 2008, n. 180.
Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:10/11/2008
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca
Art. 1 bis.  Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università
Art. 2.  Misure per la qualità del sistema universitario
Art. 3.  Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
Art. 3 bis.  Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori
Art. 3 ter.  Valutazione dell'attività di ricerca
Art. 3 quater.  Pubblicità delle attività di ricerca delle università
Art. 3 quinquies.  Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 4.  Norma di copertura finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 57.11.529 - D.L. 10 novembre 2008, n. 180. [1]

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

(G.U. 10 novembre 2008, n. 263)

 

Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

1. [Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, nè all'assunzione di personale]. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica [2].

 

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2010 [3].

 

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonchè di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012 [4].

 

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione [5].

 

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4 [6].

 

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 [7].

 

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica [8].

 

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale [9].

 

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

 

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età [10].

 

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati [11].

 

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

 

     Art. 1 bis. Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università [12]

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

 

    «9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

    9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

 

     Art. 2. Misure per la qualità del sistema universitario

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

 

    a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

 

    b) la qualità della ricerca scientifica;

 

    c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonchè il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo [13].

 

1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse [14].

 

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma [15].

 

     Art. 3. Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

 

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

 

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero [16].

 

3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». [17]

 

     Art. 3 bis. Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori [18]

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

 

     Art. 3 ter. Valutazione dell'attività di ricerca [19]

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche.

 

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

 

3. [La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale] [20].

 

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

 

     Art. 3 quater. Pubblicità delle attività di ricerca delle università [21]

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonchè i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 3 quinquies. Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica [22]

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

 

     Art. 4. Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè quelle connesse all'istruzione ed all'università.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Triennio 2009-2011

(migliaia di Euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

9.014

8.038

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

452

303

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

58

48

004 L'Italia in Europa e nel mondo

7

0

005 Difesa e sicurezza del territorio

0

0

007 Ordine pubblico e sicurezza

42

0

008 Soccorso civile

236

236

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

142

142

011 Competitività e sviluppo delle imprese

766

676

013 Diritto alla mobilità

3.154

3.154

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

1.037

1.037

015 Comunicazioni

249

249

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10

10

019 Casa e assetto urbanistico

0

0

020 Tutela della salute

0

0

022 Istruzione scolastica

106

106

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

227

225

025 Politiche previdenziali

0

0

026 Politiche per il lavoro

0

0

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

0

0

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1.651

1.342

030 Giovani e sport

440

341

031 Turismo

67

67

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

272

13

033 Fondi da ripartire

99

88

 

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

27.450

24.257

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

1.456

936

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

136

106

004 L'Italia in Europa e nel mondo

20

1

005 Difesa e sicurezza del territorio

0

0

007 Ordine pubblico e sicurezza

125

0

008 Soccorso civile

703

703

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

432

432

011 Competitività e sviluppo delle imprese

2.472

2.189

013 Diritto alla mobilità

6.495

6.495

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

5.767

5.767

015 Comunicazioni

783

783

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0

0

019 Casa e assetto urbanistico

0

0

020 Tutela della salute

0

0

022 Istruzione scolastica

319

319

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

631

629

025 Politiche previdenziali

0

0

025 Politiche per il lavoro

0

0

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

0

0

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5.333

4.329

030 Giovani e sport

1.349

1.052

031 Turismo

205

205

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

917

42

033 Fondi da ripartire

306

269

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

53.173

46.577

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

3.060

1.854

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

333

275

004 L'Italia in Europa e nel mondo

54

1

005 Difesa e sicurezza del territorio

0

0

007 Ordine pubblico e sicurezza

249

0

008 Soccorso civile

1.389

1.389

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

862

862

011 Competitività e sviluppo delle imprese

4.582

4.109

013 Diritto alla mobilità

16.336

16.336

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

4.195

4.195

015 Comunicazioni

1.505

1.505

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0

0

019 Casa e assetto urbanistico

0

0

020 Tutela della salute

0

0

022 Istruzione scolastica

632

632

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.204

1.199

025 Politiche previdenziali

0

0

025 Politiche per il lavoro

0

0

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

0

0

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

12.112

10.167

030 Giovani e sport

3.522

2.940

031 Turismo

392

392

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2.032

82

033 Fondi da ripartire

713

639

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

6.825

6.790

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

34

34

011 Competitività e sviluppo delle imprese

1.124

1.111

012 Regolazione dei mercati

5

4

015 Comunicazioni

131

129

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

103

102

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0

0

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.355

5.345

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

6

0

033 Fondi da ripartire

67

65

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

21.440

21.322

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1

0

011 Competitività e sviluppo delle imprese

1.940

1.895

012 Regolazione dei mercati

5

1

015 Comunicazioni

231

224

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

288

284

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1

0

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale

18.750

18.720

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

21

0

033 Fondi da ripartire

203

197

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

43.814

43.565

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

2

0

011 Competitività e sviluppo delle imprese

3.368

3.260

012 Regolazione dei mercati

10

3

015 Comunicazioni

457

443

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

584

577

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1

0

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale

38.831

38.774

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

41

0

033 Fondi da ripartire

519

508

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

894

813

017 Ricerca e innovazione

0

0

020 Tutela della salute

119

108

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

605

605

025 Politiche previdenziali

1

1

026 Politiche per il lavoro

89

62

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

40

2

033 Fondi da ripartire

40

35

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

2.351

2.079

017 Ricerca e innovazione

0

0

020 Tutela della salute

330

296

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.461

1.460

025 Politiche previdenziali

4

2

026 Politiche per il lavoro

296

205

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

131

4

033 Fondi da ripartire

129

112

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

5.235

4.671

017 Ricerca e innovazione

0

0

020 Tutela della salute

689

624

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.365

3.363

025 Politiche previdenziali

7

4

026 Politiche per il lavoro

628

446

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

1

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

284

8

033 Fondi da ripartire

260

226

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

601

5

006 Giustizia

490

4

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2

0

033 Fondi da ripartire

109

1

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2.053

27

006 Giustizia

1.714

23

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

9

0

033 Fondi da ripartire

330

4

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4.083

56

006 Giustizia

3.409

46

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

18

0

033 Fondi da ripartire

656

9

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

460

306

004 L'Italia in Europa e nel mondo

423

306

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

20

0

033 Fondi da ripartire

17

0

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1.315

913

004 L'Italia in Europa e nel mondo

1.225

913

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

63

0

033 Fondi da ripartire

27

0

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

2.544

1.527

004 L'Italia in Europa e nel mondo

2.331

1.527

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

143

0

033 Fondi da ripartire

70

0

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

48

0

004 L'Italia in Europa e nel mondo

6

0

017 Ricerca e innovazione

0

0

022 Istruzione scolastica

0

0

023 Istruzione universitaria

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

42

0

033 Fondi da ripartire

0

0

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

151

0

004 L'Italia in Europa e nel mondo

20

0

017 Ricerca e innovazione

0

0

022 Istruzione scolastica

0

0

023 Istruzione universitaria

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

131

0

033 Fondi da ripartire

0

0

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

298

0

004 L'Italia in Europa e nel mondo

39

0

017 Ricerca e innovazione

0

0

022 Istruzione scolastica

0

0

023 Istruzione universitaria

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

259

0

033 Fondi da ripartire

0

0

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'INTERNO

1.241

73

002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

22

0

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

11

7

007 Ordine pubblico e sicurezza

790

11

008 Soccorso civile

123

0

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

138

20

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

33

0

033 Fondi da ripartire

123

36

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'INTERNO

3.955

229

002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

76

0

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

33

18

007 Ordine pubblico e sicurezza

2.422

36

008 Soccorso civile

428

0

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

458

57

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

116

0

033 Fondi da ripartire

420

117

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'INTERNO

7.858

484

002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

155

0

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

67

36

007 Ordine pubblico e sicurezza

4.827

71

008 Soccorso civile

829

1

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

886

113

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

232

0

033 Fondi da ripartire

861

262

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

688

659

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

659

638

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

6

1

033 Fondi da ripartire

23

20

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1.252

1.178

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.160

1.115

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

21

2

033 Fondi da ripartire

71

61

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2.250

2.103

017 Ricerca e innovazione

0

0

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2.032

1.942

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

43

5

033 Fondi da ripartire

176

156

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1.454

1.140

007 Ordine pubblico e sicurezza

41

18

013 Diritto alla mobilità

855

760

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

269

80

017 Ricerca e innovazione

0

0

019 Casa e assetto urbanistico

227

226

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

9

3

033 Fondi da ripartire

54

54

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

3.610

2.631

007 Ordine pubblico e sicurezza

141

62

013 Diritto alla mobilità

2.065

1.743

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

750

196

017 Ricerca e innovazione

0

0

019 Casa e assetto urbanistico

469

465

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

21

0

033 Fondi da ripartire

164

164

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

7.010

5.173

007 Ordine pubblico e sicurezza

280

124

013 Diritto alla mobilità

3.888

3.257

014 Infrastrutture pubbliche e logistica

1.452

454

017 Ricerca e innovazione

0

0

019 Casa e assetto urbanistico

926

918

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

42

0

033 Fondi da ripartire

422

422

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA DIFESA

1.511

437

005 Difesa e sicurezza del territorio

784

20

017 Ricerca e innovazione

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

7

0

033 Fondi da ripartire

720

417

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA DIFESA

4.063

393

005 Difesa e sicurezza del territorio

2.652

61

017 Ricerca e innovazione

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

25

0

033 Fondi da ripartire

1.385

332

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA DIFESA

8.163

844

005 Difesa e sicurezza del territorio

5.293

117

017 Ricerca e innovazione

0

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

50

0

033 Fondi da ripartire

2.820

727

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

542

414

007 Ordine pubblico e sicurezza

10

0

008 Soccorso civile

36

22

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

375

294

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

18

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1

0

033 Fondi da ripartire

192

97

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1.175

769

007 Ordine pubblico e sicurezza

35

0

008 Soccorso civile

115

70

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

752

507

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

63

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2

0

033 Fondi da ripartire

208

192

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2.156

1.349

007 Ordine pubblico e sicurezza

69

0

008 Soccorso civile

228

139

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1.316

829

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

125

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

5

0

033 Fondi da ripartire

413

381

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

 

Ministero

2009

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

723

654

017 Ricerca e innovazione

0

0

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

637

572

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

7

6

033 Fondi da ripartire

79

77

Totale

24.000

19.330

 

 

Ministero

2010

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

2.185

1.985

017 Ricerca e innovazione

0

0

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

1.921

1.732

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

25

22

033 Fondi da ripartire

239

231

Totale

71.000

55.781

 

 

Ministero

2011

 

Missione

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

4.417

4.009

017 Ricerca e innovazione

0

0

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

3.841

3.456

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

49

43

033 Fondi da ripartire

526

510

Totale

141.000

110.358

 

 

 

 

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonchè della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;

     Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;

     Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

     1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, nè all'assunzione di personale.

     2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

     Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

     4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

     5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

     6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

     7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

     8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

     9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

 

Art. 2. Misure per la qualità del sistema universitario

     1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

     a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

     b) la qualità della ricerca scientifica;

     c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

     2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

 

Art. 3. Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

     1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

     2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

     3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

 

Art. 4. Norma di copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè quelle connesse all'istruzione ed all'università.

 

Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Elenco 1

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il primo periodo è stato abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

[6] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dall'art. 13 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

[14] Comma inserito dall'art. 13 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.