§ 57.7.579 - D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140.
Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/07/2008
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Programmazione
Art. 3.  Reclutamento
Art. 4.  Requisiti di accesso e procedura concorsuale
Art. 5.  Procedura di preselezione
Art. 6.  Procedura di selezione
Art. 7.  Vincitori del concorso
Art. 8.  Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio
Art. 9.  Termine della procedura concorsuale
Art. 10.  Commissioni
Art. 11.  Risorse finanziarie
Art. 12.  Abrogazioni e disapplicazioni
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 57.7.579 - D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140. [1]

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 9 settembre 2008, n. 211)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

     Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Visto l'articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e del 31 marzo 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 2. Programmazione

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

 

     Art. 3. Reclutamento

     1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale. Il concorso è indetto con cadenza triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli uffici scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento del concorso.

     2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice il concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri indicati nel presente comma.

 

     Art. 4. Requisiti di accesso e procedura concorsuale

     1. Partecipa al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;

     b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.

     2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola regione.

     3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.

 

     Art. 5. Procedura di preselezione

     1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese quelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse a livello avanzato, nonchè sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

     2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.

     3. L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

     4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono, altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con università, altri enti di ricerca e associazioni professionali, mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La prova è unica su tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.

 

     Art. 6. Procedura di selezione

     1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

     2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

     3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

     4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

     5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parità di merito si applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

     6. L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

     Art. 7. Vincitori del concorso

     1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 8.

     2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.

     4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.

 

     Art. 8. Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

     1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.

     2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.

     3. I contenuti delle attività formative sono indicati nel bando.

     4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.

     5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.

     6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.

     7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

 

     Art. 9. Termine della procedura concorsuale

     1. La durata della procedura di reclutamento non può eccedere i dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.

 

     Art. 10. Commissioni

     1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.

     2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.

     3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

     4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

     5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di concorso.

     6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C o, in carenza, da personale appartenente all'area professionale B3.

     7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati.

     8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'unicità del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unità. Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le medesime modalità di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore a cento.

     9. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.

     10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

 

     Art. 11. Risorse finanziarie

     1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 12. Abrogazioni e disapplicazioni

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilità professionale, la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonchè ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente regolamento. E', altresì, abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici.

     2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti in contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.

     3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal presente regolamento.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.