§ 57.7.328 - Legge 29 settembre 1967, n. 946.
Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/09/1967
Numero:946


Sommario
Art. 1.      I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli [...]
Art. 2.      Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Art. 3.      Gli insegnanti ciechi di cui all'art. 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. [...]
Art. 4.      Gli insegnanti ciechi già vincitori di concorso a cattedre per materie letterarie e non nominati in ruolo in quanto privi di vista possono chiedere l'inquadramento nei ruoli dei professori della [...]
Art. 5.      I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e [...]
Art. 6.      Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e [...]
Art. 7.      Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di [...]
Art. 8.      Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni della sua entrata in vigore dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie [...]
Art. 9.      Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata dall'assistente di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate [...]


§ 57.7.328 - Legge 29 settembre 1967, n. 946.

Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.

(G.U. 27 ottobre 1967, n. 269)

 

     Art. 1.

     I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'art. 1 di detta legge.

 

          Art. 2.

     Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti ciechi di cui all'art. 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

     Tale graduatoria dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'art. 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti ciechi già vincitori di concorso a cattedre per materie letterarie e non nominati in ruolo in quanto privi di vista possono chiedere l'inquadramento nei ruoli dei professori della scuola media dal 1°ottobre successivo all'espletamento del concorso e la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti.

 

          Art. 5.

     I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1562, n. 601.

 

          Art. 6.

     Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonché gli insegnanti ciechi elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'art. 1 di detta legge e dal presente articolo.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente il Ministro per la pubblica istruzione compilerà due graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi.

     Gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sarà valutato per metà. In caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla qualifica della specializzazione e, sussidiariamente, dalla età.

     Gli aspiranti abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi a condizione che presentino il titolo medesimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolgerà un apposito corso di specializzazione riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.

     Gli insegnanti forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione è riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione e sarà valutato come abilitazione conseguita con il punteggio minimo.

 

          Art. 7.

     Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.

 

          Art. 8.

     Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni della sua entrata in vigore dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e nella presente legge.

     Agli insegnanti ciechi è esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

     Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'art. 8 della legge indicata nel comma precedente.

 

          Art. 9.

     Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata dall'assistente di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.