§ 57.7.257 - Legge 4 giugno 1962, n. 601.
Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/06/1962
Numero:601


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.
Art. 3.      In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.


§ 57.7.257 - Legge 4 giugno 1962, n. 601.

Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.

(G.U. 4 luglio 1962, n. 167)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola".

 

          Art. 2.

     Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.

     All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.

     In caso di mancato gradimento il capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.

 

          Art. 3.

     In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.