§ 57.7.302 - Legge 5 giugno 1965, n. 698.
Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/06/1965
Numero:698


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli articoli 16, terzo comma, e 20, terzo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano anche nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni di [...]
Art. 5.      Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di [...]
Art. 6.      In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'art. 22, penultimo ed ultimo comma, [...]
Art. 7.      Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1° novembre 1961, abbia esercitato per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potrà chiedere [...]
Art. 8.      All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      La decorrenza, ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'art. 344 del decreto del Presidente [...]


§ 57.7.302 - Legge 5 giugno 1965, n. 698. [1]

Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

(G.U. 24 giugno 1965, n. 155)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

     "Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

     L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso".

 

          Art. 2.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonché agli impiegati - in possesso dell'anzidetto titolo di studio - che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

     Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

     a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

     b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

     L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

     I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

     "Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonché tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

     L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso".

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli articoli 16, terzo comma, e 20, terzo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano anche nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni di anzianità di servizio previste dalle disposizioni medesime, abbiano conseguito o conseguiranno la nomina in ruolo superiore a quello di provenienza sulla base dei risultati del primo concorso pubblico indetto, per i posti di ciascun ruolo delle segreterie universitarie, dopo la data del 1° novembre 1961.

 

          Art. 5.

     Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore del direttore amministrativo, sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

     Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

     Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, corrispondenti a quelle di cui era previsto nel ruolo di provenienza.

     Il collocamento e le eventuali due successive promozioni saranno, in ogni caso, disposte in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando il personale di cui al presente articolo non sarà rientrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo.

 

          Art. 6.

     In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'art. 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applica la concessione prevista dall'art. 4, penultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96.

 

          Art. 7.

     Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1° novembre 1961, abbia esercitato per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potrà chiedere di essere inquadrato nel ruolo aggiunto della carriera medesima, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalità e delle condizioni previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, e dell'art. 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     La norma di cui al precedente comma si osserva anche nei confronti del personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario, ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli Istituti universitari.

 

          Art. 8.

     All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 è aggiunto il seguente comma:

     "Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti con le stesse modalità previste per il personale avventizio"

 

          Art. 9.

     La decorrenza, ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è fissata:

     a) dal 1° maggio 1948, per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1° maggio 1948;

     b) dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento, del richiesto titolo di studio, se conseguito, posteriormente alla data di nomina in ruolo, con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex combattenti ed assimilati.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.