§ 57.7.93 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172.
Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1172


Sommario
Art. 1.      Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il [...]
Art. 2.      L'assegnazione dei posti di ruolo di cui alle annesse tabelle A,B e C alle Facoltà o Scuole e, limitatamente al personale subalterno di cui alla citata tabella C, ai servizi generali di ciascuna [...]
Art. 3.      Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni; gli assistenti cui, ai [...]
Art. 4.      I posti di assistente ordinario sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati, bandito dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, [...]
Art. 5.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facoltà o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della [...]
Art. 6.      L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunziato dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli [...]
Art. 7.      Qualora il professore ufficiale, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, è tenuto a farne proposta motivata al Consiglio [...]
Art. 8.  [7]
Art. 9.      L'assistente al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso altra Università od Istituto di istruzione universitaria è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione, che non [...]
Art. 10.      Il procedimento disciplinare nei confronti degli assistenti ordinari si celebra ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
Art. 11.      La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, può conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale [...]
Art. 12.      L'assistente ordinario che viene assunto, ai sensi dell'art. 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero [...]
Art. 13.  [13]
Art. 13 bis.  [14]
Art. 14.  [15]
Art. 15.  [17]
Art. 16.      Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti.
Art. 17.  [18]
Art. 18.      Il personale tecnico, in esso compresi il personale infermiere addetto agli Istituti clinici e le ostetriche addette alle Cliniche ostetriche universitarie, esplica le mansioni ad esso affidate [...]
Art. 19.      I posti di tecnico sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del [...]
Art. 20.      Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono nominate dal rettore e composte del preside della Facoltà o Scuola interessata, del professore ufficiale della [...]
Art. 21.      Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 19 è conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 21 bis.  [22]
Art. 22.      Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate, per il personale tecnico, dal Senato accademico dell'Università od Istituto d'istruzione universitaria. La censura è inflitta dal [...]
Art. 22 bis.  [23]
Art. 23.      I posti del personale subalterno, in esso compreso il personale portantino addetto agli Istituti clinici, assegnati a ciascuna Università od Istituto di istruzione universitaria sono conferiti [...]
Art. 24.  [25]
Art. 25.      Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 23 è conferita la nomina a subalterno in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 26.      Il personale subalterno in servizio presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria dipende, per la disciplina del direttore dell'Istituto o capo del servizio cui è addetto.
Art. 26 bis.  [29]
Art. 27.      Tutti i concorsi di cui al presente decreto si svolgono presso le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria cui sono assegnati i posti di ruolo ai quali il concorso si riferisce.
Art. 28.      Nella prima attuazione del presente decreto, gli aiuti e gli assistenti ordinari, appartenenti ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, quelli [...]
Art. 28 bis.  [32]
Art. 28 ter.  [33]
Art. 29.      Gli attuali aiuti ordinari conservano, ad personam, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 del presente decreto.
Art. 30.  [37]
Art. 31.  [38]
Art. 31 bis.  [39]
Art. 32.      Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, risultino disponibili nel ruolo dei tecnici ed in quello dei subalterni presso [...]
Art. 32 bis.  [41]
Art. 33.  [42]
Art. 34.      Il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al presente decreto, che, alla data del decreto stesso si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti di [...]
Art. 35.      E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico [...]
Art. 35 bis.  [43]
Art. 35 ter.  [44]
Art. 36.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 37.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.


§ 57.7.93 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172. [1]

Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

(G.U. 24 settembre 1948, n. 223)

 

Capo I

RUOLI, NOMINA, CARRIERA

 

     Art. 1.

     Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

     Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

     Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

 

          Art. 2.

     L'assegnazione dei posti di ruolo di cui alle annesse tabelle A,B e C alle Facoltà o Scuole e, limitatamente al personale subalterno di cui alla citata tabella C, ai servizi generali di ciascuna Università ed Istituto d'istruzione universitaria è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze delle Facoltà, Scuole e Servizi.

     E' parimenti disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare su proposta della Facoltà o Scuola interessata, sentito il Senato accademico, la ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà o Scuola tra le cattedre e gli Istituti scientifici che le costituiscono.

     I decreti del Ministro per la pubblica istruzione, emanati in applicazione del presente articolo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

     Le modificazioni al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui intervenga il relativo decreto.

 

§ 1

ASSISTENTI E LETTORI ORDINARI - ASSISTENTI VOLONTARI

 

          Art. 3.

     Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni; gli assistenti cui, ai sensi dell'art. 11 del presente decreto, sia conferita la qualifica di aiuto, coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica.

     E' fatto salvo il disposto dell'art. 84 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 4.

     I posti di assistente ordinario sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati, bandito dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine.

     (Omissis) [2] .

     Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente [3]

     Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 [4] .

     E' ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente [5] .

 

          Art. 5.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facoltà o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facoltà, nonché di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia od in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore.

     Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

     Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o più esperimenti od esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce.

     I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso; ai titoli stessi è riservato il 25% del totale dei punti.

     La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone - per ogni posto messo a concorso - una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

     La nomina è conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali [6] .

 

          Art. 6.

     L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunziato dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e della attività esplicata.

     Dopo sette anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'art. 8 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Qualora il professore ufficiale, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, è tenuto a farne proposta motivata al Consiglio della Facoltà o Scuola, che delibera in merito.

     Della deliberazione il rettore dà comunicazione integrale all'interessato, entro il mese di luglio. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di agosto, al Senato accademico.

     Avverso le deliberazioni del Senato accademico è dato ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia intervenuta la proposta.

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9.

     L'assistente al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso altra Università od Istituto di istruzione universitaria è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione, che non può protrarsi oltre i due anni accademici, l'assistente percepisce gli assegni previsti per i docenti incaricati, nella misura di cui all'art. 1, comma primo del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente [8] .

     Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo [9] .

     Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6 [10] .

 

          Art. 10.

     Il procedimento disciplinare nei confronti degli assistenti ordinari si celebra ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

     Nei confronti degli assistenti la censura è inflitta dal rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

 

          Art. 11.

     La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, può conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito [11] .

     La qualifica di aiuto può attribuirsi a due assistenti, se i posti di organico dell'Istituto siano più di quattro, od a tre, se i posti siano più di sette.

     Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma [12] .

     La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico d'insegnamento o la direzione dell'Istituto, semprechè ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     L'assistente ordinario che viene assunto, ai sensi dell'art. 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione conserva il grado e l'anzianità di cui è provvisto.

 

          Art. 13. [13]

     Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

     Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere.

 

          Art. 13 bis. [14]

 

          Art. 14. [15]

     Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.

     Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola interessata, può richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione [16] .

     Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

     La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

     Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

     Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità.

 

          Art. 15. [17]

     Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

     Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.

     Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo art. 35 bis.

 

          Art. 16.

     Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti.

     Per l'ufficio di lettore di prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

 

          Art. 17. [18]

     I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

 

§ 2

PERSONALE TECNICO

 

          Art. 18.

     Il personale tecnico, in esso compresi il personale infermiere addetto agli Istituti clinici e le ostetriche addette alle Cliniche ostetriche universitarie, esplica le mansioni ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale ed ai bisogni della ricerca scientifica.

 

          Art. 19.

     I posti di tecnico sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini.

     Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti; gli esami consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico, in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto a concorso.

     Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura [19] .

     I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale [20] .

     Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di tecnici di ruolo di altra Università od Istituto di istruzione universitaria, in seguito a richiesta del professore ufficiale della materia, previo parere favorevole del professore ufficiale della cattedra cui il tecnico è addetto.

 

          Art. 20.

     Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono nominate dal rettore e composte del preside della Facoltà o Scuola interessata, del professore ufficiale della disciplina cui è assegnato il posto di tecnico e di un assistente ordinario della Facoltà stessa.

     Per il concorso a posti di infermiere o di ostetrica, la Commissione giudicatrice è composta di un professore della Facoltà di medicina e chirurgia e di due assistenti ordinari della Facoltà stessa.

     Dei risultati del concorso viene data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 21.

     Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 19 è conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore [21] .

 

          Art. 21 bis. [22]

     All'atto della nomina di cui all'art. 21 il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3 classe.

     Dopo quattro anni di permanenza in tale grado è promosso, con qualifica di tecnico di 2 classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1 classe.

     Il tecnico di 1 classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9°, con la qualifica di tecnico principale.

     Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anzichè per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

     Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di 3 classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.

     Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia.

 

          Art. 22.

     Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate, per il personale tecnico, dal Senato accademico dell'Università od Istituto d'istruzione universitaria. La censura è inflitta dal professore ufficiale della materia, il quale redige, ogni anno, le note di qualifica.

 

          Art. 22 bis. [23]

 

§ 3

PERSONALE SUBALTERNO

 

          Art. 23.

     I posti del personale subalterno, in esso compreso il personale portantino addetto agli Istituti clinici, assegnati a ciascuna Università od Istituto di istruzione universitaria sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli, da indirsi con le modalità di cui al primo comma dell'art. 19 del presente decreto.

     Titolo di ammissione al concorso è la licenza elementare.

     I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale [24] .

     Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di subalterni da altra Università od Istituto di istruzione universitaria.

 

          Art. 24. [25]

 

          Art. 25.

     Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 23 è conferita la nomina a subalterno in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D [26] .

     Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto [27] .

     Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo [28] .

 

          Art. 26.

     Il personale subalterno in servizio presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria dipende, per la disciplina del direttore dell'Istituto o capo del servizio cui è addetto.

     I congedi ordinari sono concessi dal direttore o capo di servizio predetti, cui compete altresì il redigere le note di qualifica annuali.

     Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate dal Senato accademico.

 

          Art. 26 bis. [29]

 

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 27.

     Tutti i concorsi di cui al presente decreto si svolgono presso le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria cui sono assegnati i posti di ruolo ai quali il concorso si riferisce.

     Le funzioni di segretario delle Commissioni dei concorsi stessi sono affidate ad un funzionario di ruolo delle Segreterie universitarie della categoria di concetto.

     Nei concorsi per assistente il segretario è designato dalla Commissione giudicatrice tra i propri componenti.

 

          Art. 28.

     Nella prima attuazione del presente decreto, gli aiuti e gli assistenti ordinari, appartenenti ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, quelli organicamente assegnati a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, nonché gli assistenti straordinari, organicamente assegnati, a seguito di concorso, a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni anzidetti, i quali trovinsi in servizio alla data del decreto stesso, sono inquadrati, previo giudizio favorevole del competente Senato accademico, nel grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella A.

     Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto [30] .

     (Omissis) [31] .

 

          Art. 28 bis. [32]

     Le disposizioni di cui all'art. 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato art. 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46.

 

          Art. 28 ter. [33]

     I limiti di età di cui al precedente art. 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

     (Omissis) [34] .

 

          Art. 29.

     Gli attuali aiuti ordinari conservano, ad personam, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 del presente decreto.

     Agli effetti dell'inquadramento di cui al precedente art. 28 e dell'attribuzione dell'anzianità ivi prevista, viene tenuto conto del servizio prestato in qualità di assistente non di ruolo retribuito, in base al quale sia stata effettuata la nomina ad aiuto, ai sensi dell'art. 2, del regio decreto-legge 26 gennaio 1939, n. 330.

     La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 [35] .

     Gli attuali aiuti volontari conservano, ad personam, la qualifica loro attribuita indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente art. 15 [36] .

 

          Art. 30. [37]

     I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

     Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

 

          Art. 31. [38]

     Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'art. 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21 bis.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere a portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo.

 

          Art. 31 bis. [39]

     Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, ad personam, la qualifica presentemente loro attribuita.

 

          Art. 32.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, risultino disponibili nel ruolo dei tecnici ed in quello dei subalterni presso ciascuna Università o Istituto d'istruzione universitaria, sono conferiti, mediante concorsi per titoli da espletare tra il personale che, alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto, abbia esercitato, per almeno un triennio, presso gli Atenei stessi, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e sia in possesso dei titoli e requisiti prescritti.

     Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo II del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e delle Amministrazioni statali che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che abbia prestato servizio per almeno tre anni, esplicando funzioni corrispondenti a quelle cui si riferiscono i posti a concorso. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

     L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale semprechè essi abbiano i requisiti prescritti.

     Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio [40] .

 

          Art. 32 bis. [41]

     Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

     Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ma purché in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture.

 

          Art. 33. [42]

 

          Art. 34.

     Il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al presente decreto, che, alla data del decreto stesso si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, e che non consegua il collocamento nei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle, può essere trattenuto in servizio a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria finche non siano venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950. La retribuzione del personale stesso non può essere superiore a quella percepita alla data del presente decreto e va contenuta, qualora eccedente, entro i limiti di quella stabilita per il personale statale non di ruolo di categoria similare.

 

          Art. 35.

     E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati, in dipendenza del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e successive disposizioni, alle misure degli emolumenti del personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria con funzioni proprie delle categorie previste dal presente decreto.

     Detto importo è commisurato, in via presuntiva, ad una spesa media di L. 325.000 annue per ciascuna unità del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione, in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta, da ciascun Ateneo, per le unità che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente.

     Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma, potrà provvedersi con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stanziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.

 

          Art. 35 bis. [43]

     Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

     Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

 

          Art. 35 ter. [44]

     Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

     I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'art. 35 bis.

 

          Art. 36.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

     E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto o con esse incompatibile.

 

          Art. 37.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

[2]  Comma abrogato dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 11 dicembre 1969, n. 910.

[8]  Comma così modificato dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[9]  Comma inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[12]  Comma inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[13]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[14]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465 ed abrogato dall'art. 24 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 23 novembre 1951, n. 1340.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 26 gennaio 1962, n. 16, nel testo stabilito dall'art. 1 della L. 23 novembre 1951, n. 1340.

[17]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 novembre 1951, n. 1340.

[18]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[19]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[20]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[21]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[22]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[23]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465 ed abrogato dall'art. 20 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.

[24]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.

[26]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[27]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[28]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[29]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465 ed abrogato dall'art. 20 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.

[30]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[31]  Comma abrogato dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[32]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[33]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[34]  Comma abrogato dall'art. 5 della L. 11 dicembre 1969, n. 910.

[35]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[36]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[37]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[38]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[39]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[40]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[41]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[42]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 novembre 1951, n. 1340.

[43]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

[44]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.