§ 85.1.2 - Legge 8 agosto 1942, n. 1145.
Riordinamento dei regi osservatori astronomici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:08/08/1942
Numero:1145


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono abrogate.
Art. 2.      I regi osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Roma (Monteporzio), Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste.
Art. 3.      Il personale scientifico degli osservatori astronomici, compresa la stazione astronomica di Carloforte è costituito:
Art. 4.      Salve speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli osservatori sono esercitate:
Art. 5.      I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono nominati in seguito a concorso per titoli.
Art. 6.      Ai posti di aiuto negli osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.
Art. 7.      Ai posti di calcolatore di 2
Art. 8.      Ai posti di calcolatore di 1
Art. 9.      Il personale scientifico di cui alla lettera b) del precedente art. 3, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli osservatori astronomici, può ottenere l'assunzione nei ruoli dei [...]
Art. 10.      I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 3 possono, con il loro consenso, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine con le stesse norme dei professori universitari. [...]
Art. 11.      I tecnici e subalterni sono nominati con decreto ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano [...]
Art. 12.      Al personale scientifico di cui alle lettere b) e c) del comma primo dell'art. 3, e al personale tecnico o subalterno degli osservatori astronomici si applicano, in quanto non contrastino alle [...]
Art. 13.      Nella gestione di fondi assegnati dal ministero dell'educazione nazionale agli osservatori astronomici si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 20 luglio 1922, n. 1216.
Art. 14.      Nella prima attuazione della presente legge un posto disponibile nel grado di aiuto degli osservatori astronomici potrà essere conferito, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 6, [...]
Art. 15.      Il regio osservatorio vesuviano ha sede in Napoli.
Art. 16.      Al regio osservatorio vesuviano è preposto un direttore compreso nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Art. 17.      Al regio osservatorio vesuviano è assegnato, oltre il direttore, il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge, e cioè: un conservatore, un aiuto e due custodi.
Art. 18.      Al personale dell'osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 19.      Al regio osservatorio vesuviano potrà essere destinato dal ministro uno dei calcolatori di 2 o di 1 classe, oppure uno dei primi calcolatori di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente [...]
Art. 20.      Nella gestione di fondi assegnati dal ministero dell'educazione nazionale all'osservatorio vesuviano si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 20 luglio 1922, n. 1216.
Art. 21.      I ruoli del personale scientifico e tecnico dei regi osservatori astronomici e vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del regio decreto 11 novembre 1923-I, [...]


§ 85.1.2 - Legge 8 agosto 1942, n. 1145. [1]

Riordinamento dei regi osservatori astronomici.

(G.U. 14 ottobre 1942, n. 242).

 

Regi osservatori astronomici

 

Regio osservatorio vesuviano

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono abrogate.

     Per la parte riguardante i regi osservatori astronomici e il regio osservatorio vesuviano, la tabella D, annessa al testo unico citato, è sostituita dalla tabella A, annessa alla presente legge.

     La tabella P, annessa allo stesso testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria, è sostituita dalla tabella B, annessa alla presente legge.

 

          Art. 2.

     I regi osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Roma (Monteporzio), Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste.

     E' conservata in Carloforte (Isola di San Pietro) la stazione astronomica istituita con la legge 8 giugno 1911, n. 539.

     Agli osservatori astronomici suddetti ed alla stazione astronomica di Carloforte è riconosciuta personalità giuridica.

     L'amministrazione degli osservatori astronomici è affidata a un consiglio di amministrazione nominato dal ministro e composto del direttore, che lo presiede, di un rappresentate del ministro delle finanze e di una terza persona, scelta dal ministro. Può inoltre, il ministro, chiamare a far parte del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che concorra al mantenimento dell'osservatorio con contributo di notevole entità.

     Il direttore rappresenta l'osservatorio nelle relazioni con le pubbliche autorità e con i privati ed ha l'alta vigilanza sul funzionamento e su tutti i servizi dell'osservatorio; esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'osservatorio; dà esecuzione ai provvedimenti presi dal ministro; vigila affinché siano osservate tutte le norme concernenti gli osservatori; riferisce al ministro, con la relazione annuale, sull'andamento dell'osservatorio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento degli osservatori.

     Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione economica e patrimoniale dell'osservatorio, essendo deferiti al direttore, in quanto presidente del consiglio, tutti i provvedimenti di carattere esecutivo, nonché la rappresentanza legale del consiglio stesso.

 

          Art. 3.

     Il personale scientifico degli osservatori astronomici, compresa la stazione astronomica di Carloforte è costituito:

     a) di cinque direttori, compresi nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla presente legge;

     b) del personale scientifico (primi astronomi, astronomi, astronomi aggiunti, aiuti) di cui alla tabella B annessa alla presente legge;

     c) di nove calcolatori (calcolatori di 2a classe; calcolatori di 1a classe, primi calcolatori) compresi nel ruolo previsto dalla stessa tabella B.

     Il personale tecnico e subalterno addetto agli osservatori è stabilito dalla tabella B anzidetta.

     Il personale scientifico di cui alle lettere b) e c) del comma, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari osservatori è disposta dal ministro, secondo le esigenze del servizio.

 

          Art. 4.

     Salve speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli osservatori sono esercitate:

     a) per gli osservatori di Milano, Napoli, Roma (Monteporzio), Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera a) del precedente art. 3;

     b) nelle sedi universitarie, non comprese fra quelle di cui alla lettera a) dal professore di ruolo di astronomia quando esista;

     c) negli altri casi da un primo astronomo, o astronomo, o astronomo aggiunto designato dal ministro.

     Per la direzione degli osservatori non spetta alcuna speciale retribuzione.

 

          Art. 5.

     I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono nominati in seguito a concorso per titoli.

     La commissione giudicatrice del concorso è composta di cinque membri, nominati dal ministro.

     I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari ordinari e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

 

          Art. 6.

     Ai posti di aiuto negli osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

     Gli aiuti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno.

     Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilità nell'ufficio.

     Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli aiuti; a quelli di astronomo per concorso fra gli astronomi aggiunti e di aiuti, purché questi ultimi in servizio almeno da due anni solari; a quelli di primo astronomo per concorso fra gli astronomi e gli astronomi aggiunti, purché questi ultimi siano tali da almeno due anni.

     Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo addetti a cattedre di astronomia negli istituti dell'ordine universitario, sono equiparati agli aiuti degli osservatori astronomici.

     Gli astronomi aggiunti, gli astronomi e i primi astronomi sono nominati stabilmente.

     I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli integrati da una prova orale e vengono giudicati da commissioni nominate dal ministro per l'educazione nazionale e composte di cinque membri scelti fra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

 

          Art. 7.

     Ai posti di calcolatore di 2a classe si provvede per pubblico concorso cui possono accedere coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo agrario, industriale, nautico, per geometri.

     Il concorso è per esami e comprende:

     a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpolazione su tavole numeriche;

     b) una prova orale sul programma di matematiche della maturità classica con particolare riguardo all'algebra ed alla trigonometria piana.

     I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

     La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal ministro per l'educazione nazionale e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatori astronomici e i professori universitari appartenenti alla facoltà di scienze, e due fra gl'insegnanti di materie scientifiche presso regi istituti dell'ordine superiore. La commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

 

          Art. 8.

     Ai posti di calcolatore di 1a classe si provvede mediante promozione dei calcolatori di 2a classe secondo le norme in vigore per le promozioni al grado 10° nei ruoli di gruppo B del personale civile dell'amministrazione dello Stato.

     I due posti di primo calcolatore sono conferiti, uno mediante esame di concorso per merito distinto fra calcolatori di 1a e 2a classe, e l'altro per esame di idoneità fra calcolatori di 1a classe, secondo i modi stabiliti dalle norme vigenti per le promozioni al grado 9° dei ruoli del personale statale civile appartenente al gruppo B.

     Gli anzidetti esami di promozione per merito distinto o per idoneità constano delle stesse prove indicate dal precedente art. 7, per gli esami di concorso a posti di calcolatore di 2a classe, e sono giudicati da commissioni nominate dal ministro per l'educazione nazionale e formate secondo gli stessi criteri stabiliti dall'articolo precedente per la commissione giudicatrice del concorso al grado iniziale del ruolo dei calcolatori.

 

          Art. 9.

     Il personale scientifico di cui alla lettera b) del precedente art. 3, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli osservatori astronomici, può ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, allo stesso modo degli aiuti ed assistenti universitari.

     Tale disposizione si applica anche nei riguardi del personale scientifico attualmente in servizio, che abbia ottenuto la nomina in seguito a regolare concorso espletato secondo le norme di cui all'art. 263 del regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

 

          Art. 10.

     I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 3 possono, con il loro consenso, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine con le stesse norme dei professori universitari. Reciprocamente, con decreto ministeriale, i professori titolari di astronomia o di materia affine nelle facoltà di scienze possono, col loro consenso, essere trasferiti nel ruolo dei direttori dei regi osservatori astronomici.

     I trasferimenti da uno ad altro osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda.

     La sorveglianza tecnica della stazione astronomica di Carloforte è deferita ad una commissione di tre membri nominata dal ministro, la quale fa anche le proposte per l'assegnazione del personale scientifico della stazione stessa.

     La permanenza di tale personale nell'isola non supererà la durata di quattro anni sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

 

          Art. 11.

     I tecnici e subalterni sono nominati con decreto ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilità nell'ufficio.

     Il limite massimo di età per l'assunzione del personale tecnico e subalterno è di trenta anni compiuti.

 

          Art. 12.

     Al personale scientifico di cui alle lettere b) e c) del comma primo dell'art. 3, e al personale tecnico o subalterno degli osservatori astronomici si applicano, in quanto non contrastino alle norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 13.

     Nella gestione di fondi assegnati dal ministero dell'educazione nazionale agli osservatori astronomici si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

     La regia università di Firenze continuerà a valersi dell'osservatorio di Arcetri per l'insegnamento dell'astronomia e concorrerà nelle spese di manutenzione dell'istituto con una somma annua non inferiore a quella ad esso corrisposta nell'anno accademico 1924-1925, tenuto conto peraltro delle riduzioni apportate ai contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.

     Al nuovo osservatorio astronomico istituito in Roma ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1996, è assegnato un contributo annuo di lire 150.000.

 

          Art. 14.

     Nella prima attuazione della presente legge un posto disponibile nel grado di aiuto degli osservatori astronomici potrà essere conferito, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 6, a persona, fornita di laurea, anche se diversa da quelle indicate dal comma primo dello stesso art. 6 della presente legge, e che sia ritenuta, per pubblicazioni e scoperte fatte, particolarmente competente nel campo delle ricerche astronomiche.

 

          Art. 15.

     Il regio osservatorio vesuviano ha sede in Napoli.

     Al regio osservatorio vesuviano è riconosciuta personalità giuridica.

     L'amministrazione del regio osservatorio vesuviano è affidata a un consiglio di amministrazione nominato dal ministro e composto in conformità a quanto è stabilito dal precedente art. 2 ed avente le stesse attribuzioni stabilite per i consigli di amministrazione dei regi osservatori astronomici dal medesimo art. 2.

 

          Art. 16.

     Al regio osservatorio vesuviano è preposto un direttore compreso nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

     La nomina e la condizione giuridica del direttore sono regolate dalle disposizioni degli art. 5 e 10; le sue attribuzioni sono conformi a quelle stabilite dall'art. .

     Il direttore anzidetto, nella gestione amministrativa e tecnica dell'osservatorio, è assistito da un comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la regia università di Napoli.

     In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal ministro su designazione del comitato predetto.

     All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000, da ridursi ai sensi dei regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

 

          Art. 17.

     Al regio osservatorio vesuviano è assegnato, oltre il direttore, il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge, e cioè: un conservatore, un aiuto e due custodi.

     Il conservatore e l'aiuto sono alla diretta dipendenza del direttore e sono nominati in seguito a concorso per titoli tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il posto di conservatore e per il posto di aiuto sono composte del direttore, che le presiede, e di altri quattro membri scelti dal ministro fra i professori universitari di fisica terrestre, di geografia fisica, di geologia, di chimica generale o di materia affini. Quando il posto di direttore dell'osservatorio sia vacante, la presidenza delle commissioni stesse è affidata a un altro professore universitario titolare di una delle discipline sopra indicate.

     Il conservatore ha nomina stabile. L'aiuto è nominato per un anno solare e confermato di anno in anno, sulla proposta del direttore. Dopo un triennio di lodevole servizio può conseguire, su proposta del direttore stesso, la stabilità nell'ufficio.

     Il conservatore ha la custodia e la cura della suppellettile scientifica, coadiuva il direttore nelle indagini scientifiche, raccoglie i risultati degli studi compiuti e destinati alla pubblicazione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dal direttore predetto.

     Per quanto riguarda la nomina e la conferma del custode, si applicano le norme di cui all'art. 11 della presente legge.

 

          Art. 18.

     Al personale dell'osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 19.

     Al regio osservatorio vesuviano potrà essere destinato dal ministro uno dei calcolatori di 2 o di 1 classe, oppure uno dei primi calcolatori di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 20.

     Nella gestione di fondi assegnati dal ministero dell'educazione nazionale all'osservatorio vesuviano si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

 

          Art. 21.

     I ruoli del personale scientifico e tecnico dei regi osservatori astronomici e vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del regio decreto 11 novembre 1923-I, n. 2395.

 

     Tabella A – Direttori

     (Omissis).

 

     Tabella B - Personale scientifico, tecnico e subalterno, e calcolatori dei regi osservatori astronomici e del regio osservatorio vesuviano

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.