§ 57.7.252 - Legge 22 novembre 1961, n. 1282.
Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/11/1961
Numero:1282


Sommario
Art. 1.  Determinazione dei posti di ruolo
Art. 2.  Modifica delle piante organiche
Art. 3.  Carriere del personale di concetto
Art. 4.  Carriera del personale ausiliario
Art. 5.  Del magazziniere
Art. 6.  Del personale di vigilanza dei convitti
Art. 7.  Del personale ausiliario dei convitti
Art. 8.  Carriera degli aiutanti tecnici
Art. 9.  Svolgimento dei concorsi
Art. 10.  Promozioni
Art. 11.  Istituti tecnici commerciali
Art. 12.      Gli attuali posti di incarico previsti per il personale di segreteria, di vigilanza e di servizio nelle piante organiche delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei [...]
Art. 13.      Il personale delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi dei ruoli aggiunti, già [...]
Art. 14.      Il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente [...]
Art. 15.      I prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile [...]
Art. 16.      Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, in possesso del [...]
Art. 17.      Nella prima applicazione della presente legge, il personale salariato non di ruolo e gli operai giornalieri assunti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in [...]
Art. 18.      Ad integrazione dell'art. 4 della legge 3 aprile 1958, n. 475, il personale di cui al primo comma dell'articolo stesso, viene inquadrato anche nella nuova qualifica di primo [...]
Art. 19.      Entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, i due terzi dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle scuole e degli istituti di [...]
Art. 20.      La carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, cessato dal servizio tra il 1° luglio 1956 e la data di [...]
Art. 21.      Le modalità e i programmi degli esami colloquio di cui agli articoli 13, 14 e 16 saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 22.      All'onere di lire 650 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli 110, 111, 115, 117 e 119 dello stato di previsione [...]
Art. 23.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.


§ 57.7.252 - Legge 22 novembre 1961, n. 1282. [1]

Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi.

(G.U. 15 dicembre 1961, n. 310)

 

     Art. 1. Determinazione dei posti di ruolo

     Le tabelle A,B,C, annesse alla presente legge, determinano il numero dei posti di ruolo del personale non insegnante delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie da assegnare a ciascuno istituto o scuola di istruzione tecnica e professionale e convitti annessi.

 

          Art. 2. Modifica delle piante organiche

     La modifica delle piante organiche dei singoli istituti, scuole e convitti di istruzione tecnica e professionale, da effettuarsi secondo le tabelle A,B,C di cui all'art. 1 della presente legge, viene deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva di tutte le variazioni viene approvata entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 3. Carriere del personale di concetto

     Le tabelle A e B, annesse alla legge 3 aprile 1958, n. 475, relative alle carriere di concetto, ruolo dei segretari-ragionieri-economi e dei censori di disciplina delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono sostituite dalle tabelle D ed E annesse alla presente legge.

 

          Art. 4. Carriera del personale ausiliario

     La tabella D annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, concernente la carriera ausiliaria - ruolo dei bidelli delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi - è sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge.

 

          Art. 5. Del magazziniere

     Per le esigenze delle officine, dei laboratori, delle aziende e dei convitti delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, è istituito il ruolo della carriera esecutiva di magazziniere con lo svolgimento di carriera stabilito dalla tabella G annessa alla presente legge.

 

          Art. 6. Del personale di vigilanza dei convitti

     Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale è stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori.

     Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimità delle camerate ed il vitto.

 

          Art. 7. Del personale ausiliario dei convitti

     Le carriere e le qualifiche del personale di cucina e mensa, degli accudienti ai convitti e delle guardarobiere dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono stabilite dalla tabella H, allegata alla presente legge, di cui è parte integrante.

 

          Art. 8. Carriera degli aiutanti tecnici

     Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere "aiutanti tecnici" del ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui alla annessa tabella I.

     Il numero degli "aiutanti tecnici" da assumere presso ciascun istituto e scuola è deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione.

     La tabella complessiva e le eventuali successive variazioni sono approvate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 9. Svolgimento dei concorsi

     Alle assunzioni del personale di cui agli articoli 5, 7 e 8 della presente legge, si provvede, per ciascuna scuola o istituto, mediante pubblico concorso indetto dal rispettivo Consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle tabelle A, B, C allegate alla presente legge e previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

     Il concorso si svolge secondo le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati dello Stato.

     Il bando di concorso dovrà indicare le materie e i programmi di esame nonché gli obblighi di servizio del personale.

     La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente scolastico interessato e le relative deliberazioni di nomina dovranno essere approvate dal competente Provveditore agli studi.

 

          Art. 10. Promozioni

     Agli effetti della progressione in ciascuna delle carriere del personale non insegnante, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di "insufficiente", nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

     Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono" e che a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'istituto o della scuola ne siano meritevoli.

 

          Art. 11. Istituti tecnici commerciali

     Le norme contenute nella presente legge si applicano anche al personale di segreteria e di servizio, a carico dello Stato degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari.

 

          Art. 12.

     Gli attuali posti di incarico previsti per il personale di segreteria, di vigilanza e di servizio nelle piante organiche delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi sono trasformati in altrettanti posti di ruolo ordinario, nei limiti stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C.

     Parimenti è trasformato in posto di ruolo organico il posto di incarico previsto per il personale direttivo nei convitti annessi alle scuole ed istituti di cui al precedente comma.

 

          Art. 13.

     Il personale delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi dei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, e dei ruoli aggiunti, viene immesso, previo esame-colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della scuola o istituto per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alla tabella C, annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, e alle tabelle D, E, F, G, H, I annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

     Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto all'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame-colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio con la qualifica di incaricato nei posti previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 della presente legge.

     Per il personale direttivo si applicano le norme di cui al primo comma e quelle della tabella 13-B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 14.

     Il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere-economo e sia in possesso di un titolo di studio di 2° grado, viene inquadrato, previo concorso per titoli ed esami da bandirsi dal Ministro per la pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla prima applicazione di essa, a posti della qualifica iniziale della carriera di concetto di cui alla tabella D annessa alla presente legge nei limiti dei posti disponibili per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonché di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito dell'applicazione della predetta tabella D.

     Il servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista o equiparata, sarà riconosciuto per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente per un massimo di 4 anni.

 

          Art. 15.

     I prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, al compimento della anzianità di servizio prescritta, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vice-censore.

     I prefetti di disciplina di ruolo aggiunto vengono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vice-censore. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura della metà.

 

          Art. 16.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge almeno da tre anni mansioni della carriera esecutiva di segreteria e di magazziniere, viene inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive, al coefficiente iniziale, previo esame colloquio, nei limiti dei posti disponibili, per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella scuola o istituto nonché di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito della applicazione delle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

     Il servizio di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo prestato nella carriera ausiliaria sarà riconosciuto per un massimo di due anni agli effetti del passaggio al secondo coefficiente della carriera esecutiva.

 

          Art. 17.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale salariato non di ruolo e gli operai giornalieri assunti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data, un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono inquadrati nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui all'art. 8 della presente legge, di ogni singolo istituto, scuola o convitto.

     E' riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento negli "aiutanti tecnici".

     Il personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale viene inquadrato nelle corrispondenti categorie di personale civile dello Stato non di ruolo con l'anzianità comunque posseduta con la qualifica di operaio e iscritto nei ruoli aggiunti delle rispettive carriere di concetto, esecutive e ausiliaria al compimento dell'anzianità prevista dalle vigenti disposizioni.

     Nel computo dell'anzianità di cui al precedente comma è compresa quella riconosciuta al momento del passaggio dalla categoria di operaio a quella del personale civile dello Stato.

 

          Art. 18.

     Ad integrazione dell'art. 4 della legge 3 aprile 1958, n. 475, il personale di cui al primo comma dell'articolo stesso, viene inquadrato anche nella nuova qualifica di primo segretario-ragioniere-economo ed in quella di segretario-ragioniere-economo superiore, secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza mentre al personale contemplato nell'ultimo comma viene riconosciuto, sempre ai fini dell'inquadramento, l'intera anzianità maturata nell'ex ruolo di gruppo C, alla data del 30 settembre 1953.

 

          Art. 19.

     Entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, i due terzi dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale di ruolo aggiunto (già ruolo speciale transitorio) non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, in servizio presso le predette scuole e istituti.

     Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi [2].

     (Omissis) [3].

 

          Art. 20.

     La carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, cessato dal servizio tra il 1° luglio 1956 e la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, viene ricostruita secondo le tabelle annesse alla predetta legge.

 

          Art. 21.

     Le modalità e i programmi degli esami colloquio di cui agli articoli 13, 14 e 16 saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 22.

     All'onere di lire 650 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli 110, 111, 115, 117 e 119 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale.

 

          Art. 23.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Gli originari commi secondo e terzo sono sostituiti dall’attuale comma secondo per effetto dell'art. unico della L. 22 maggio 1964, n. 379.

[3]  Gli originari commi secondo e terzo sono sostituiti dall’attuale comma secondo per effetto dell'art. unico della L. 22 maggio 1964, n. 379.