§ 57.7.215 - Legge 3 aprile 1958, n. 475.
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/04/1958
Numero:475


Sommario
Art. 1.      Determinazione, accesso e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative
Art. 2.  Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere-economo (tabella A)
Art. 3.  Inquadramento nei nuovi ruoli
Art. 4.  Personale non insegnante in particolari situazioni -Inquadramento nelle qualifiche di vice-segretario -ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere economo [...]
Art. 5.  Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (tabella B)
Art. 6.      La spesa derivante dalla prima applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli 126, 127, 132, 134 e 137 dello stato di previsione del bilancio del [...]
Art. 7.      Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1957.


§ 57.7.215 - Legge 3 aprile 1958, n. 475. [1]

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

(G.U. 12 maggio 1958, n. 114)

 

     Art. 1.

     Determinazione, accesso e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative

     Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle A, B, C e D, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

 

          Art. 2. Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere-economo (tabella A)

     Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

 

          Art. 3. Inquadramento nei nuovi ruoli

     I segretari economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria in servizio di ruolo ordinario alla data di applicazione della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle A, B e C annesse alla presente legge, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 4. Personale non insegnante in particolari situazioni -Inquadramento nelle qualifiche di vice-segretario -ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere economo (tabella A)

     I segretari di ruolo di gruppo B, C o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economo presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, né sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella A, annessa alla presente legge.

     Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere-economo, secondo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

     Il collocamento nella nuova carriera sarà disposto a seguito di ispezione favorevole.

     Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano.

     L'anzianità acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo C, dai segretari-economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1934, n. 889, è valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella D.

 

          Art. 5. Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (tabella B)

     I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista dall'annessa tabella B con le norme di cui al precedente art. 3. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura di due terzi.

     I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestato nel ruolo di provenienza.

     Previo esito favorevole di apposita ispezione, che verrà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianità di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sarà valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore, e degli aumenti periodici in detta qualifica.

 

          Art. 6.

     La spesa derivante dalla prima applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli 126, 127, 132, 134 e 137 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

 

          Art. 7.

     Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1957.

 

 

     TABELLE [2]

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Tabelle modificate dalla L. 22 novembre 1961, n. 1282.