§ 57.7.207 - Legge 13 marzo 1958, n. 226.
Norme integrative sull'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/03/1958
Numero:226


Sommario
Art. unico.      Possono chiedere di conseguire, le modalità indicate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'articolo 7 della [...]


§ 57.7.207 - Legge 13 marzo 1958, n. 226. [1]

Norme integrative sull'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.

(G.U. 1 aprile 1958, n. 79)

 

     Art. unico.

     Possono chiedere di conseguire, le modalità indicate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per le materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale statali, pareggiate o legalmente riconosciute anche agli insegnanti non di ruolo di tali materie nelle predette scuole che risultino in possesso di diploma di perito industriale e si trovino nelle altre condizioni stabilite dello stesso art. 7.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.