§ 57.7.199 - D.P.R. 8 ottobre 1957, n. 1303.
Approvazione del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:08/10/1957
Numero:1303


Sommario
Art. 1.      I gruppi di insegnamento di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono quelli indicati, per ciascuna classe di esami di abilitazione all'esercizio professionale, nella tabella A [...]
Art. 2.      Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria in servizio nei ruoli speciali transitori alla data del 18 febbraio 1956 possono chiedere di conseguire l'abilitazione [...]
Art. 3.      Gli insegnanti non di ruolo che nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55 abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, per almeno [...]
Art. 4.      Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono chiedere di essere sottoposti all'ispezione e alla prova previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, con istanza [...]
Art. 5.      Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare esamina le domande e la relativa documentazione, invitando gli interessati a regolarizzare, entro un termine non superiore a [...]
Art. 6.      I candidati ammessi all'ispezione e alla prova di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno inclusi dai provveditori agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari in [...]
Art. 7.      I candidati sono sottoposti all'ispezione nella scuola dove prestano eventualmente servizio.
Art. 8.      Gli ispettori centrali, i capi di istituto o i professori di ruolo ordinario incaricati delle ispezioni invieranno i relativi rapporti ai provveditori agli studi o alle autorità diplomatiche o [...]
Art. 9.      I candidati sono chiamati a turno, mediante lettera raccomandata, dal provveditore agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari nella cui giurisdizione ha sede la Commissione.
Art. 10.      La prova di cui al precedente articolo consisterà in un colloquio inteso a saggiare, nei limiti dei programmi stabiliti per i corrispondenti esami orali della tabella B annessa al regolamento di [...]
Art. 11.      Coloro che superano la prova di cui ai precedenti articoli sono abilitati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
Art. 12.      I presidenti delle Commissioni istituite per gli insegnanti in servizio in scuole italiane all'estero o ivi residenti invieranno al Ministero della pubblica istruzione gli originali degli [...]
Art. 13.      La validità giuridica dei diplomi delle abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, decorrerà, a tutti gli difetti, dal giorno successivo a quello in cui [...]


§ 57.7.199 - D.P.R. 8 ottobre 1957, n. 1303.

Approvazione del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica.

(G.U. 17 gennaio 1958, n. 13)

 

     E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente.

 

 

Regolamento di attuazione

dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

 

     Art. 1.

     I gruppi di insegnamento di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono quelli indicati, per ciascuna classe di esami di abilitazione all'esercizio professionale, nella tabella A annessa al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria in servizio nei ruoli speciali transitori alla data del 18 febbraio 1956 possono chiedere di conseguire l'abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per la disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato.

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti non di ruolo che nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55 abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, per almeno cinque anni scolastici anche se non successivi, discipline appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere di conseguire l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440:

     a) per la classe o per una delle sottoclassi di esame, indicate nella tabella A annessa al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge, nelle quali siano comprese la disciplina o le discipline insegnate;

     b) per una o più di tali discipline, sempreché l'ordinamento vigente preveda per esse corrispondenti classi di concorso a cattedre di ruolo ordinario.

     Il quinquennio di cui al precedente comma è ridotto ad un triennio per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici o razziali.

     Il servizio nel quinquennio o nel triennio predetti deve essere stato prestato per la durata e con il possesso di uno dei titoli di studio prescritti, ai fini della validità del servizio stesso in ciascun anno scolastico, dall'ordinamento vigente nel tempo.

     Gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, alla data del 18 febbraio 1956, devono risultare in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alle Università, e agli Istituti superiori ed aver frequentato con profitto il corso o i corsi indicati nel secondo comma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

     In base al servizio prestato nel decennio scolastico sopraindicato non potrà essere conseguita più di una abilitazione.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono chiedere di essere sottoposti all'ispezione e alla prova previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, con istanza redatta in carta legale e diretta al provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio o in cui risiedono, o, per gli insegnanti di ruolo speciale transitorio o non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti, alle competenti autorità diplomatiche o consolari, entro il termine che sarà stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     Alla domanda di cui sopra gli insegnanti dei ruoli speciali transitori devono allegare, oltre alla ricevuta del pagamento all'Ufficio del registro della tassa di L. 4000 stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1132, un certificato rilasciato dal capo di istituto dal quale risulti che prestavano servizio nei detti ruoli alla data del 18 febbraio 1956.

     Gli insegnanti non di ruolo devono invece allegare alla predetta istanza:

     a) un certificato di nascita legalizzato, ove occorra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

     b) il titolo legale di studio in originale o in copia autenticata e, per gli insegnanti di educazione fisica, un certificato attestante di aver frequentato con profitto il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente;

     c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4000;

     d) un certificato o, se del caso, più certificati rilasciati dal capo di istituto, dai quali risulti che hanno prestato il servizio minimo indicato nel precedente articolo:

     e) eventuali certificati attestanti la qualità di mutilato, di invalido di guerra, di combattente, di reduce di partigiano di perseguitato politico o raziale.

     L'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e di essa sarà data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare esamina le domande e la relativa documentazione, invitando gli interessati a regolarizzare, entro un termine non superiore a trenta giorni, i documenti imperfetti ed esclude, con proprio decreto motivato, dall'ispezione e dalla prova coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza e, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, dei documenti prescritti o non abbiano regolarizzato o restituito, nel termine loro assegnato, i documenti formalmente imperfetti, o che, infine, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

 

          Art. 6.

     I candidati ammessi all'ispezione e alla prova di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno inclusi dai provveditori agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari in elenchi da trasmettere al Ministero della pubblica istruzione distinti a seconda della disciplina o del gruppo di discipline per le quali viene chiesta l'abilitazione.

     L'incarico dell'ispezione di cui sopra sarà affidato a ispettori centrali, a capi di istituto o professori di ruolo ordinario che abbiano insegnato o insegnino la disciplina o le discipline relative all'abilitazione richiesta. Per le ispezioni da compiere nei confronti dei candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti il relativo incarico sarà affidato, d'intesa col Ministero degli affari esteri, a capi di istituto o professori di dette scuole.

     L'ispezione accerta, tenuto conto della complessiva attività nell'insegnamento, l'attitudine professionale del candidato e la sua capacità a servirsi, per le discipline che lo richiedano, dei sussidi didattici o sperimentali.

 

          Art. 7.

     I candidati sono sottoposti all'ispezione nella scuola dove prestano eventualmente servizio.

     Coloro che non prestano servizio all'atto della presentazione della domanda di cui al precedente art. 4 o che lo prestino per discipline non comprese nel gruppo di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione richiesta, dovranno far presente tale circostanza nella domanda stessa. Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare designerà, in tal caso, la scuola statale dove dovrà aver luogo l'ispezione. Tale scuola sarà scelta, ove possibile, tra quelle presso cui i candidati abbiano eventualmente prodotto istanze intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, supplenze temporanee per le discipline comprese nel gruppo di insegnamento relativo all'abilitazione cui aspirano.

     A tal fine, nella domanda di ammissione di cui al precedente comma, gli interessati dovranno altresì precisare se abbiano presentato o meno detta istanza indicando nella affermativa, le relative scuole statali.

     Il capo della scuola statale designata potrà utilizzare, a richiesta, l'opera del candidato nei modi più opportuni per consentire, ai fini dell'ispezione, l'acquisizione di elementi utili di giudizio sull'attitudine professionale del candidato stesso.

     Per i soli periodi di eventuale utilizzazione nell'insegnamento a titolo di supplenza, in sostituzione di titolare, incaricato o altro supplente assenti, compete la retribuzione prevista dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 8.

     Gli ispettori centrali, i capi di istituto o i professori di ruolo ordinario incaricati delle ispezioni invieranno i relativi rapporti ai provveditori agli studi o alle autorità diplomatiche o consolari interessati. In detti rapporti dovrà risultare in modo esplicito se l'ispezione abbia avuto o meno esito favorevole.

     I candidati che superino l'ispezione sono inclusi in appositi elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline da trasmettere in copia al Ministero della pubblica istruzione o da affiggere all'albo dei provveditorati agli studi o negli uffici delle autorità diplomatiche o consolari.

     Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di detti elenchi provvede con proprio decreto a stabilire le sedi nelle quali i candidati dovranno sostenere la prova di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e a nominare le relative Commissioni giudicatrici con le modalità indicate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge. Alla nomina delle Commissioni giudicatrici per i candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri. A far parte di tali Commissioni saranno chiamati presidi e professori di scuole italiane all'estero site nel territorio dove funzioneranno le Commissioni stesse. I candidati che chiedano di conseguire l'abilitazione per discipline per le quali non vi siano nel territorio estero di residenza presidi o professori che le insegnino o le abbiano insegnate, potranno chiedere di essere assegnati, ai fini dell'ispezione e della prova, ad altra sede di autorità diplomatica o consolare nella cui circoscrizione potrà effettuarsi l'ispezione ed essere costituita, la relativa commissione o, in mancanza, ad uno dei Provveditorati agli studi del territorio nazionale.

 

          Art. 9.

     I candidati sono chiamati a turno, mediante lettera raccomandata, dal provveditore agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari nella cui giurisdizione ha sede la Commissione.

     Decade dal diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti. La Commissione, tuttavia, ha facoltà, quando ricorrano giustificati, gravi motivi, di concedere una proroga, sempre che essa non abbia ultimato i propri lavori.

 

          Art. 10.

     La prova di cui al precedente articolo consisterà in un colloquio inteso a saggiare, nei limiti dei programmi stabiliti per i corrispondenti esami orali della tabella B annessa al regolamento di attuazione di cui all'art. 6 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la preparazione culturale e didattica dell'insegnante in relazione alla disciplina o alle discipline per le quali si chiede l'abilitazione. Detto colloquio, per le materie tecniche o grafiche, sarà, ove la commissione lo ritenga necessario, integrato da opportune esercitazioni pratiche.

 

          Art. 11.

     Coloro che superano la prova di cui ai precedenti articoli sono abilitati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

     Il presidente della Commissione raggruppa gli abilitati per provincia dove prestano servizio o dove risiedono e li include, in ordine alfabetico, in elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni.

     Copie di detti elenchi, sottoscritti dai membri delle Commissioni o delle sottocommissioni eventualmente istituite in relazione al numero dei candidati, saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione e, per l'affissione all'albo, ai provveditori agli studi delle provincie di cui sopra.

     Presso ogni Provveditorato in cui ha sede la Commissione giudicatrice sono conservati gli originali degli elenchi di cui al precedente comma, nonché i verbali e gli atti della Commissione stessa.

     Le domande di ammissione, gli elenchi di cui al precedente arti. 6, i rapporti delle ispezioni e tutti gli altri atti inerenti al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono conservati presso i Provveditorati agli studi delle provincie dove prestano servizio o risiedono i candidati.

 

          Art. 12.

     I presidenti delle Commissioni istituite per gli insegnanti in servizio in scuole italiane all'estero o ivi residenti invieranno al Ministero della pubblica istruzione gli originali degli elenchi di cui al 2° comma del precedente articolo, distinti soltanto per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni, nonché i verbali e gli atti delle Commissioni stesse.

     Una copia di detti elenchi, sottoscritti dai membri della Commissione, sarà inviata, per l'affissione, alle autorità diplomatiche o consolari interessate.

     Le autorità diplomatiche o consolari trasmettono parimenti al Ministero della pubblica istruzione tutti gli atti indicati nell'ultimo comma del precedente articolo.

 

          Art. 13.

     La validità giuridica dei diplomi delle abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, decorrerà, a tutti gli difetti, dal giorno successivo a quello in cui avranno termine i lavori di tutte le Commissioni giudicatrici.

     Per il rilascio dei predetti diplomi, per la restituzione dei documenti e per quanto altro non sia stato previsto nel presente decreto, si osservano le disposizioni del regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge 15 dicembre 1955, n. 1440.