§ 57.7.99 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1276.
Conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1276


Sommario
Art. 1.      Le supplenze e gli incarichi d'insegnamento negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti, salvo quanto è disposto nell'articolo [...]
Art. 2.      Le supplenze e gl'incarichi di materie professionali negli istituti e scuole d'istruzione media tecnica sono conferiti dai capi d'istituti in base a graduatorie da essi stessi compilate, con [...]
Art. 3.      Le modalità e le norme per la presentazione delle domande e per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti alle supplenze e agli incarichi sono stabilite dal Ministro per la [...]
Art. 4.      Contro l'ordine di collocazione in graduatoria e la mancata inclusione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse, a una Commissione composta del [...]
Art. 5.      Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 1 e 4, che dovranno essere scelti tutti nella stessa sede ove hanno luogo le riunioni, è dovuto il compenso massimo previsto dall'art. 1 del [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


§ 57.7.99 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1276. [1]

Conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

(G.U. 5 novembre 1948, n. 258)

 

     Art. 1.

     Le supplenze e gli incarichi d'insegnamento negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, dal provveditore agli studi in base alle graduatorie e alle proposte di nomina presentate da una Commissione composta di capi d'istituto, professori e funzionari del Provveditorato agli studi, nominati dal provveditore stesso.

     La Commissione è composta di tre membri se le domande non superano le 600. Oltre tale limite e fino in a 900 domande è disposta la nomina di un altro commissario, e così successivamente, di 300 in 300 domande. Non è consentita aggiunta di commissari oltre le 2400 domande.

     Le graduatorie sono approvate e rese esecutive dal provveditore e pubblicate nell'albo del Provveditorato agli studi.

 

          Art. 2.

     Le supplenze e gl'incarichi di materie professionali negli istituti e scuole d'istruzione media tecnica sono conferiti dai capi d'istituti in base a graduatorie da essi stessi compilate, con l'assistenza di due insegnanti di materie professionali.

     La nomina degl'incaricati di religione è disposta in conformità della legge 5 giugno 1930, n. 824.

 

          Art. 3.

     Le modalità e le norme per la presentazione delle domande e per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti alle supplenze e agli incarichi sono stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione, con propria ordinanza, entro il 31 maggio di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 4.

     Contro l'ordine di collocazione in graduatoria e la mancata inclusione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse, a una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un capo di istituto e di un professore, nelle Provincie in cui la Commissione per le graduatorie sia di tre o quattro membri; del provveditore, di due capi d'istituto e di un professore, nelle Provincie in cui la Commissione per le graduatorie sia costituita di cinque membri; del provveditore, di due capi d'istituto e di due professori nelle altre.

     Il provveditore nomina gli altri membri della Commissione, più un capo d'istituto e un professore per supplire ad eventuali assenze.

     La Commissione decide con provvedimento definitivo entro i successivi venti giorni.

     Contro le nomine e contro il licenziamento disposto dal capo d'istituto è ammesso il ricorso alla stessa Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione della nomina nell'albo del Provveditorato agli studi ovvero, nel secondo caso, dalla comunicazione del provvedimento. Anche sui ricorsi contro le nomine e i licenziamenti le decisioni della Commissione sono definitive. Contro le esclusioni dalla nomina disposte dal provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro, per il tramite del provveditore stesso, entro quindici giorni dalla comunicazione all'interessato.

 

          Art. 5.

     Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 1 e 4, che dovranno essere scelti tutti nella stessa sede ove hanno luogo le riunioni, è dovuto il compenso massimo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

     Lo stesso trattamento spetta, con effetto dal 1° luglio 1947, ai componenti delle Commissioni che abbiano funzionato anteriormente alla data del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.