§ 80.5.46 – D.Lgs.C.P.S. 7 dicembre 1946, n. 623.
Compensi per i componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:07/12/1946
Numero:623


Sommario
Art. 1.      La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per gli impiegati delle [...]
Art. 2.      La misura di lire duecentocinquanta, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, è da considerare quale limite massimo entro il [...]
Art. 3.      Nei decreti ministeriali o interministeriali di cui al 2° comma dell'art. 1 sarà determinata la misura del gettone di presenza entro i limiti massimi previsti dal [...]
Art. 4.      Agli estranei all'Amministrazione dello Stato che siano chiamati a far parte di commissioni od organi collegiali affini per rappresentarvi interessi di enti, [...]
Art. 5.      Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata in seno alle commissioni, compreso l'eventuale lavoro preparatorio e susseguente alle sedute
Art. 6.      I gettoni di presenza che possono essere corrisposti da ciascuna Amministrazione a carico del proprio bilancio, ad ogni funzionario statale od estraneo, anche se [...]
Art. 7.      All'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 217, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° [...]


§ 80.5.46 – D.Lgs.C.P.S. 7 dicembre 1946, n. 623. [1]

Compensi per i componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 4 febbraio 1947, n. 28).

 

     Art. 1.

     La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato - nonchè, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, per i dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere degli enti di diritto pubblico - chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, può essere elevata fino al limite massimo di lire centoventicinque.

     Il gettone di presenza di cui al precedente comma e quello previsto a favore degli estranei alle Amministrazioni statali dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sono corrisposti ai componenti delle sole commissioni od organi collegiali affini istituiti presso le Amministrazioni dello Stato con provvedimenti legislativi o decreti ministeriali o interministeriali.

 

          Art. 2.

     La misura di lire duecentocinquanta, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, è da considerare quale limite massimo entro il quale, con decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere assegnato il gettone di presenza ai componenti di commissioni estranei all'Amministrazione dello Stato, nonchè agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

 

          Art. 3.

     Nei decreti ministeriali o interministeriali di cui al 2° comma dell'art. 1 sarà determinata la misura del gettone di presenza entro i limiti massimi previsti dal presente decreto.

     Con analoghi decreti sarà provveduto per le commissioni od organi collegiali affini istituiti con provvedimenti legislativi i quali non determinino la misura dei gettoni di presenza.

 

          Art. 4.

     Agli estranei all'Amministrazione dello Stato che siano chiamati a far parte di commissioni od organi collegiali affini per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie, privati, o simili, non può essere attribuito alcun gettone di presenza a carico del bilancio statale.

 

          Art. 5.

     Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata in seno alle commissioni, compreso l'eventuale lavoro preparatorio e susseguente alle sedute.

 

          Art. 6.

     I gettoni di presenza che possono essere corrisposti da ciascuna Amministrazione a carico del proprio bilancio, ad ogni funzionario statale od estraneo, anche se componente di più commissioni, non può superare il numero di 20 in ogni mese ed è esclusa la compensazione fra mesi diversi.

 

          Art. 7.

     All'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 217, è sostituito dal seguente:

     "I fondi stanziati pel funzionamento della soppressa Commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 802, ed amministrati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Ai componenti della Sezione speciale per la epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli uffici di segreteria è attribuito un compenso speciale nella misura e con le modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro".

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.


[1] Ratificato dalla L. 22 aprile 1953, n. 342.