§ 57.1.118 - D.M. 22 agosto 2007, n. 139.
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:22/08/2007
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Adempimento dell'obbligo di istruzione
Art. 2.  Acquisizione di saperi e competenze
Art. 3.  Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
Art. 4.  Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
Art. 5.  Linee guida
Art. 6.  Disposizione finale


§ 57.1.118 - D.M. 22 agosto 2007, n. 139.

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 31 agosto 2007, n. 202)

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

     Visto l'articolo 34 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;

     Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

     Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1-ter;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

     Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;

     Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

     Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;

     Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

     Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;

     Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

     Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

     Considerata la necessità di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;

     Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;

     A d o t t a  il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

 

Art. 1. Adempimento dell'obbligo di istruzione

     1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.

     2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

     3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.

     4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.

 

     Art. 2. Acquisizione di saperi e competenze

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.

     2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonchè dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

     3. Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.

 

     Art. 3. Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

     1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.

     2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.

     3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

 

     Art. 4. Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

     1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

     2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonchè per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.

     3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

 

     Art. 5. Linee guida

     1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione dei sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.

 

     Art. 6. Disposizione finale

     1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

     Allegato

     DOCUMENTO TECNICO

     Il contesto e il metodo.

     Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:

     l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;

     si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;

     gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

     Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

     In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:

     l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

     l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

     L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

     L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.

     I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico--tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

     I saperi sono articolati in abilita/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

     (1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

"Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

"Abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze  sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

 

     Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si può conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.

     L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.

     L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

     L'accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosità, l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attività di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza.

     L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.

     A questo fine, l'innovazione è accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

     Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le comunità locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si può affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione.

     La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

 

Allegato

(in corso di inserimento)