§ 57.1.28 - D.L. 6 giugno 1991, n. 172.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:06/06/1991
Numero:172


Sommario
Art. 1.      1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 57.1.28 - D.L. 6 giugno 1991, n. 172. [1]

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.

(G.U. 7 giugno 1991, n. 132)

 

     Art. 1.

     1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 8 è soppresso.

     2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

     3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

     4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

     5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

     6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

     7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

     8. Il termine previsto al primo comma dell'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 1992 [2] .

 

          Art. 1 bis. [3]

     1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato art. 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

     2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione, per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

     4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 dello stesso art. 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonchè, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'art. 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989.

     5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico.

 

          Art. 1 ter. [4]

     1. E' abrogato l'art. 13-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 agosto 1991, n. 244.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.