§ 56.6.256 - D.L. 17 giugno 2008, n. 107.
Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:17/06/2008
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra
Art. 2.  Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
Art. 3.  Personale delle Forze armate
Art. 4.  Sottosegretario di Stato
Art. 5.  Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 56.6.256 - D.L. 17 giugno 2008, n. 107. [1]

Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

(G.U. 17 giugno 2008, n. 140)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

     Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

     Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

     Tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;

     Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuità nel servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumità pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;

     Considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra

     1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.

     3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.

     4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

 

     Art. 2. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti

     1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18 del predetto decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

     2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

 

     Art. 3. Personale delle Forze armate

     1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

 

     Art. 4. Sottosegretario di Stato

     1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori emolumenti.

     2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è soppresso.

     3. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17.».

 

     Art. 5. Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato

     1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191). Abrogato dall'art. 1 della L. 14 luglio 2008, n. 123, il quale ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.