§ 56.6.232 - D.M. 25 settembre 2007, n. 185.
Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:25/09/2007
Numero:185


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Registro e struttura organizzativa
Art. 2.  Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro
Art. 3.  Iscrizione dei produttori al registro
Art. 4.  Variazione dei dati di iscrizione al Registro
Art. 5.  Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria
Art. 6.  Comunicazione annuale dei produttori
Art. 7.  Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi
Art. 8.  Accesso ai dati
Art. 9.  Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi
Art. 10.  Compiti del centro di coordinamento
Art. 11.  Organizzazione del Centro di coordinamento
Art. 12.  Finanziamento delle attività del Centro di coordinamento
Art. 13.  Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
Art. 14.  Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
Art. 15.  Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
Art. 16.  Regime transitorio di avvio


§ 56.6.232 - D.M. 25 settembre 2007, n. 185.

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

(G.U. 5 novembre 2007, n. 257)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonchè allo smaltimento dei rifiuti";

     Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

     Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalità di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonchè le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Istituzione del Registro e struttura organizzativa

     1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:

     a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale è riportato l'elenco dei predetti sistemi nonchè le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

 

     Art. 2. Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro

     1. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT.

     2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7.

     3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

     4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di commercio italiane.

 

     Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro

     1. L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

     2. L'iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano.

     3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1.

     4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.

     5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:

     a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

     c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;

     e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea;

     f) le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

     6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.

     7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione.

     8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

     9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

 

     Art. 4. Variazione dei dati di iscrizione al Registro

     1. I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

 

     Art. 5. Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria

     1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

     2. L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalità telematica.

 

     Art. 6. Comunicazione annuale dei produttori

     1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.

     2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:

     a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

 

     Art. 7. Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi

     1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alla sua costituzione;

     b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite;

     c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:

     1. RAEE domestici storici

     2. RAEE professionali storici

     3. RAEE domestici nuovi

     4. RAEE professionali nuovi

     5. RAEE illuminazione

     2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati di cui al comma 1.

     3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalità di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8. Accesso ai dati

     1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 9. Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi

     1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51.

     2. [Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 è costituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione] [1].

     3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema può essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico è tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attività relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.

     4. [Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali] [2].

 

     Art. 10. Compiti del centro di coordinamento [3]

     [1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti.

     2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

     a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, e, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento;

     b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), è effettuato direttamente presso i distributori medesimi;

     c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore;

     d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     e) ottimizza uniformando le relative modalità e condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento;

     f) assicura la tempestività nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;

     g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalità da definire d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attività e lo trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     4. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni, purchè venga garantita la riservatezza dei dati trattati.]

 

     Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento

     1. Sono organi del Centro:

     a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo;

     b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori contabili.

     2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso.

     3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.

     4. Lo statuto del Centro di coordinamento è deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. Il Centro di coordinamento adotta uno o più regolamenti di funzionamento.

 

     Art. 12. Finanziamento delle attività del Centro di coordinamento

     1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalità stabilite nello Statuto.

     2. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo è anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento.

     3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attività di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema è esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attività.

 

     Art. 13. Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

     1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     2. [Il Comitato è composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori] [4].

     3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.

 

     Art. 14. Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE [5]

     [1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità, nonchè l'attività di comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.]

 

     Art. 15. Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

     1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo.

     2. Il Comitato d'indirizzo può richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche.

     3. L'attività di segreteria del Comitato d'indirizzo è assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo.

     4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

 

     Art. 16. Regime transitorio di avvio

     1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attività previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti.

     2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

     3. Il regime transitorio di cui al comma 1 è definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

     4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare:

     a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

     b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attività di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sarà destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste;

     c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sarà ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

     5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema è assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali.

 

     Allegato 1 [6]

     (articolo 9, comma 3)

 

     Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

     I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 1.1 Frigoriferi;

     - 1.2 congelatori;

     - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

     freddi;

     - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;

     - 1.5 radiatori a olio;

     - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con

     fluidi diversi dall'acqua;

     - 4.2 asciugatrici.

 

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 4.1 Lavatrici;

     - 4.3 lavastoviglie;

     - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;

     - 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

     - 2.1 Schermi;

     - 2.2 televisori;

     - 2.3 cornici digitali LCD;

     - 2.4 monitor;

     - 2.5 laptop, notebook;

 

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 4.5 lampadari;

     - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);

     - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;

     - 4.7 mainframe;

     - 4.6 grandi stampanti;

     - 4.9 grandi copiatrici;

     - 4.10 grandi macchine a gettoni;

     - 4.11 grandi dispositivi medici;

     - 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;

     - 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;

     - 5.1 aspirapolvere;

     - 5.2 scope meccaniche;

     - 5.3 macchine per cucire;

     - 5.4 lampadari;

     - 5.5 forni a microonde;

     - 5.6 ventilatori elettrici;

     - 5.7 ferri da stiro;

     - 5.8 tostapane;

     - 5.9 coltelli elettrici;

     - 5.10 bollitori elettrici;

     - 5.11 sveglie e orologi;

     - 5.12 rasoi elettrici;

     - 5.13 bilance;

     - 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;

     - 5.15 calcolatrici;

     - 5.16 apparecchi radio;

     - 5.17 videocamere, videoregistratori;

     - 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

     - 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;

     - 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;

     - 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;

     - 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;

     - 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;

     - 6.1 telefoni cellulari;

     - 6.2 navigatori satellitari (GPS);

     - 6.3 calcolatrici tascabili;

     - 6.4 router;

     - 6.5 PC;

     - 6.6 stampanti;

     - 6.7 telefoni;

     - altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 

Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

     - 4.14 pannelli fotovoltaici

 

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 3.1 Tubi fluorescenti;

     - 3.2 lampade fluorescenti compatte;

     - 3.3 lampade fluorescenti;

     - 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a

     vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro

     metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;

     - 3.5 LED.


[1] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

[2] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

[4] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

[5] Articolo abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

[6] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2023, n. 40.