§ 16.4.8 - L. 2 agosto 1975, n. 388.
Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:02/08/1975
Numero:388


Sommario
Art. 1.      Il riconoscimento, previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) numero 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e [...]
Art. 2.      Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto [...]
Art. 3.      Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potrà essere revocato con le stesse procedure con cui è stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la [...]
Art. 4.      Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del [...]
Art. 5.      Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'art. 1 della presente legge, il contributo una tantum previsto dall'art. 7 del [...]
Art. 6.      All'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):
Art. 7.      L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai regolamenti (CEE) con procedure [...]
Art. 8.      Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di [...]
Art. 9.      Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione [...]


§ 16.4.8 - L. 2 agosto 1975, n. 388. [1]

Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

(G.U. 22 agosto 1975, n. 223).

 

Art. 1.

     Il riconoscimento, previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) numero 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 170/71 del 26 gennaio 1971:

     a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

     b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o più regioni, con decreto del presidente della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 2.

     Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potrà essere revocato con le stesse procedure con cui è stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'art. 5 della legge 14 luglio 1965, numero 963.

     Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro sessanta giorni alla competente commissione della CEE ed all'organizzazione o associazione interessata.

 

     Art. 4.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiarne la costituzione e facilitarne il funzionamento.

     La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidati dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territorialmente competenti.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'art. 1 della presente legge, il contributo una tantum previsto dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

 

     Art. 6.

     All'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai regolamenti (CEE) con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli e con separata contabilità.

     L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori ed agli organismi cooperativi.

 

     Art. 8.

     Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'art. 2, n. 3, e all'art. 2, n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso e l'eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

 

     Art. 9.

     Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per l'esercizio 1975, di lire 800 milioni per l'esercizio 1976, di lire 500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

     Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.