§ 55.1.1F - Legge 1 ottobre 1969, n. 666.
Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:01/10/1969
Numero:666


Sommario
Art. 1.      Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro per il tesoro è autorizzato a [...]
Art. 2.      Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive [...]
Art. 3.      All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente art. 2.


§ 55.1.1F - Legge 1 ottobre 1969, n. 666. [1]

Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale, e successive modificazioni.

(G.U. 13 ottobre 1969, n. 260)

 

     Art. 1.

     Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e dall'art. 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nuovi fondi destinati alla concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

     I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali temporaneamente inattivi, al fine di consentire negli stessi la ripresa dell'attività lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia.

 

          Art. 2.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10.000 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

 

          Art. 3.

     All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.