§ 54.1.32 - D.M. 30 giugno 2003, n. 221.
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.1 disciplina generale
Data:30/06/2003
Numero:221


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
Art. 4.  Modalità di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
Art. 5.  Requisiti di capacità economico-finanziaria
Art. 6.  Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
Art. 7.  Requisiti di onorabilità
Art. 8.  Fasce di classificazione
Art. 9.  Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
Art. 10.  Cancellazione e reiscrizione
Art. 11.  Contratti
Art. 12.  Vigilanza
Art. 13.  Sanzioni
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Monitoraggio


§ 54.1.32 - D.M. 30 giugno 2003, n. 221.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

(G.U. 20 agosto 2003, n. 192)

 

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

     Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

     Visto l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) Camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) Registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     c) Rea: il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

     d) Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;

     e) Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     f) Albo delle imprese artigiane: l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     g) Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attività di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

     a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

     2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983.

 

          Art. 3. Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

     1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

     2. Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7.

     3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

     4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

 

          Art. 4. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

     1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.

     2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

     3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.

 

          Art. 5. Requisiti di capacità economico-finanziaria

     1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria:

     a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;

     b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;

     c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;

     d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

 

          Art. 6. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

     1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

     2. I requisiti tecnico-professionali sono:

     a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;

     b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

 

          Art. 7. Requisiti di onorabilità

     1. I requisiti di onorabilità sono:

     a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

     d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

     e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

     f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:

     a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;

     b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

     3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.

 

          Art. 8. Fasce di classificazione

     1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

     2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:

     a) inferiore a 2,5 milioni di euro;

     b) da 2,5 a 10 milioni di euro;

     c) superiore a 10 milioni di euro.

     3. All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

     4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.

     5. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa documentazione.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.

 

          Art. 9. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

     1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta:

     a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

     b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

     c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;

     d) il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'articolo 11.

     2. Il provvedimento motivato di sospensione è adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

     3. La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

     4. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

     5. Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.

     6. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ha facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera c) la predetta autorizzazione è data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.

     7. La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.

 

          Art. 10. Cancellazione e reiscrizione

     1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, da detti registro o albo, se:

     a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 9, quando perde uno o più requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;

     b) l'istanza di sospensione non viene accolta;

     c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9.

     2. Il provvedimento motivato di cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

     3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

     4. Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attività di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

     5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, è consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio.

 

          Art. 11. Contratti

     1. I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in più territori, il deposito è effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente.

     2. Per i contratti di cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

 

          Art. 12. Vigilanza

     1. La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio competente.

     3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

 

          Art. 13. Sanzioni

     1. Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

     2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano le attività di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

     3. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

     4. Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.

     5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

     6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.

     7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

     8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio, presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A.

     2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 6.

 

          Art. 15. Monitoraggio

     1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO A

(art. 4, comma 1)

 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI ONORABILITÀ, DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 7 DEL D.I. ....

 

     Il sottoscritto (cognome) .... (nome) .... nato a ... .(prov.) ................. il .................. codice fiscale .... in qualità di .... dell'impresa .... con sede in .... (prov.) .......... iscritta presso il Registro imprese di (eventuale) .... al n. (eventuale) .... codice fiscale (eventuale) .... n. REA (eventuale) ...., ai fini dell'esercizio delle seguenti attività .... .... .... di cui all'art. 2 del D.I. .... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

     Dichiara

     sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

     1) che l'impresa possiede un patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente *;

     2) l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 **;

     3) che sono iscritti all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

     4) che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 6 del D.I..... in quanto

     | | il sottoscritto

     | | il sig. .... nato a .... (prov.) ............. il ..................... e residente in .... (prov.) .............. via .... n. .......... c.a.p. ............. codice fiscale ...., quale:

     | | dipendente;

     | | familiare collaboratore;

     | | socio lavoratore;

     | | preposto alla gestione tecnica,

     è in possesso di almeno uno dei seguenti titoli professionali:

     | | svolgimento di un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;

     | | attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

     A tal fine il preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue ***:

     Il sottoscritto .... nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

     .................................................................

     (firma del preposto alla gestione tecnica)

     5) che a suo carico non risultano ****:

     a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

     d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

     e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

     f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     6) La presente domanda fa parte integrante:

     | | del modello .... da presentare al Registro delle imprese;

     | | del modello .... da presentare all'Albo delle imprese artigiane.

     .......................................

     (firma del dichiarante)

     Luogo e data ..................

     Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del D.I. .... si allegano n. ............... attestati rilasciati da istituti bancari, *****.

     * Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati; l'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio, da allegarsi al presente modello.

     ** Per ciascun socio, nel caso di società di persone, e per ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative, si dovrà unire una apposita dichiarazione redatta sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.

     *** La dichiarazione che segue dovrà essere resa solo nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che sottoscrive il modello allegato A.

     **** Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti nominati sarà tenuto a presentare identica dichiarazione mediante l'intercalare allegato al presente modello. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

     ***** Le imprese di nuova costituzione esibiscono tale documentazione alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività.

 

INTERCALARE

(all'allegato A)

 

     Il sottoscritto .... nato a .... (prov.) ................ codice fiscale .... in qualità di .... dell'impresa .... sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

     Dichiara:

     | | l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 (1);

     | | che a suo carico non risultano (2):

     a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

     d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

     e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

     f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     ............................................

     (firma del dichiarante)

 

 

ALLEGATO B

(art. 8, comma 2)

 

     Il sottoscritto (cognome) .... (nome) .... nato a* .... (prov.)*.................... il* ................... codice fiscale* .... in qualità di* .... dell'impresa* .... con sede in* .... (prov.)* ................. iscritta presso il Registro imprese di (eventuale)* .... al n. (eventuale)* .... codice fiscale (eventuale)* .... n. REA (eventuale)* .... fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale ....

     ISCRIZIONE [] VARIAZIONE []

     A) imprese attive da almeno due anni:

     | | inferiore a 2,5 milioni di euro;

     | | da 2,5 a 10 milioni di euro;

     | | superiore a 10 milioni di euro.

     A tal uopo si allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.

     I dati sopra indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, unicamente per le finalità previste dal D.I. ....

     B) impresa attiva da meno di due anni:

     | | impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio indipendentemente dal volume di affari.

     Luogo e data, ..........................

     .............................................

     (firma)

     N.B. Il presente modello è utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di classificazione di appartenenza, da comunicarsi a norma dell'art. 8, comma 5, barrando la casella «variazione», indicando la nuova fascia di classificazione, ed allegando la eventuale documentazione richiesta dalla norma.

     * Da compilarsi solo in caso di richiesta di variazione della fascia di classificazione.